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econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Le plusvalenze indicate nelle lettere c ) , c-bis ) e c-ter ) dell' articolo 81 , I comma , sono costituite dalla differenza tra : il corrispettivo percepito ( ovvero ) la somma o il valore normale dei beni rimborsati ; e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione , aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione , compresa l' imposta di successione e donazione , con esclusione degli interessi passivi .
econo19 Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e di collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 I conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento rilevano solo se effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali .
econo19 Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono
econo19 I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
econo19 ] I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue ( rinvio ) Le operazioni straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs
econo19 ] I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue ( rinvio ) Le operazioni straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir
econo19 ] I conferimenti tra società residenti in diversi Stati Ue ( rinvio ) Le operazioni straordinarie poste in essere tra società ( Spa , Sapa , Srl , società cooperative e di mutua assicurazione , enti pubblici e privati nonché le relative forme giuridiche previste nei vari Paesi Ue , soggette alle imposte sui redditi societari ) fiscalmente residenti in diversi Stati membri della Cee , tra le quali i conferimenti di aziende o di complessi aziendali comprendenti singoli rami dell' impresa , sono assoggettate alla speciale disciplina prevista dalla direttiva del Consiglio 90 / 434 / Cee , attuata in Italia dal Dlgs 30 dicembre 1992 , n. 544. Tale normativa verrebbe ora incorporata nel testo del nuovo Tuir , agli articoli 180 e seguenti , che saranno oggetto di futuri contributi specifici .
econo19 Le condizioni alle quali tale trattamento privilegiato è possibile sono , in sintesi , le seguenti : possesso ininterrotto per almeno un anno iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie localizzazione in Stati e territori che non siano " paradisi fiscali " svolgimento di attività commerciale .
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