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Tali inconvenienti risultano ancora più gravi allorché si intervenga , come in questo caso , in modo novellistico
su
codici e leggi organiche .
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Su
di essi sottopongo alla vostra attenzione le considerazioni ed osservazioni che seguono .
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In sostanza l' obiettivo che si intende perseguire è quello di una incisiva modifica della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , che si è finora prevalentemente basata
su
normative inderogabili o comunque disponibili esclusivamente in sede di contrattazione collettiva .
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Si tratta pertanto di un intendimento riformatore certamente percorribile , ma che deve essere esplicitato e precisato , non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie , assecondando una discutibile linea di intervento legislativo - basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che
su
quelli sostanziali - di cui l' esperienza applicativa mostra tutti i limiti .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche
su
disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato
su
navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato
su
navi mercantili .
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La norma incide , inoltre ,
su
una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l' adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956 , senza invece intervenire su di esso , risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti .
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La norma incide , inoltre , su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l' adozione del DPR attuativo n. 303 del 1956 , senza invece intervenire
su
di esso , risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti .
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Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate
su
navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa " nella determinazione del danno .
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