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buroc02 - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell' utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere , tra gli altri , un' impresa ferroviaria , un gestore dell' infrastruttura o un detentore .
buroc02 - 1. A ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell' utilizzo sulla rete è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel RIN conformemente all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191. 2. Il soggetto responsabile della manutenzione può essere , tra gli altri , un' impresa ferroviaria , un gestore dell' infrastruttura o un detentore .
buroc02 3. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell' infrastruttura per il funzionamento sicuro della propria parte di sistema come prevista nell' articolo 8 , il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione ed effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate .
buroc02 A tal fine il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi : a ) al piano di manutenzione di ciascun veicolo ; b ) ai requisiti in vigore , incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI .
buroc02 4. Per i carri merci ciascun soggetto responsabile della manutenzione deve essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al comma 5. Il procedimento di riconoscimento è fondato su criteri di indipendenza , competenza e imparzialità .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis )
buroc02 8. Le misure alternative di cui al comma 7 sono attuate mediante deroghe , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il
buroc02 , identificate e motivate nella relazione annuale sulla sicurezza di cui all' articolo 7 del presente decreto , concesse dall' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie : a ) all' atto della registrazione dei veicoli a norma dell' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , per quanto riguarda l' identificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; b ) per il rilascio dei certificati di sicurezza e autorizzazioni a imprese ferroviarie e gestori della infrastruttura a norma degli articoli 14 e 15 del presente decreto , per quanto riguarda l' identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione " ; g ) all' articolo 13 , comma 1 , dopo le parole : " sia conforme alle norme di sicurezza nazionali " aggiungere le seguenti : " di cui all' articolo 12 ed all' allegato II " ; h ) all' articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni : 1 ) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente : " Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l' impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle
buroc02 3 Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo , sono dettate disposizioni che tengano conto dell' accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili
buroc02 3 Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo , sono dettate disposizioni che tengano conto dell' accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento , rinnovo
buroc02 del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo , sono dettate disposizioni che tengano conto dell' accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento , rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , sulla base del costo effettivo delle prestazioni .
buroc02 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' ERA di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE , il decreto di cui al comma 1 disciplina anche : a ) i requisiti dell' Organismo di Certificazione ; b ) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; c ) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione ; d ) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione ; e ) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità .
buroc02 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' ERA di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE , il decreto di cui al comma 1 disciplina anche : a ) i requisiti dell' Organismo di Certificazione ; b ) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; c ) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione ; d ) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione ; e ) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità .
buroc02 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' ERA di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE , il decreto di cui al comma 1 disciplina anche : a ) i requisiti dell' Organismo di Certificazione ; b ) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; c ) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione ; d ) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione ; e ) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità .
buroc02 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' ERA di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE , il decreto di cui al comma 1 disciplina anche : a ) i requisiti dell' Organismo di Certificazione ; b ) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; c ) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione ; d ) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione ; e ) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità .
buroc03 7 marzo 2005 , n. 82. Articolo 39 ( L ) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l' assunzione , a qualsiasi titolo , in tutte le pubbliche amministrazioni , nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni , diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione .
buroc03 Articolo 41 ( L ) Validità dei certificati 1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati , qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata .
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