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econo09 1. I termini del problema La questione che si pone è la seguente : l' Agenzia delle Entrate invia un questionario ex articolo 32 del Dpr n. 600 / 1973 a una società che risponde in modo non esauriente alle richieste dell' Amministrazione .
econo09 L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
econo09 La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
econo09 La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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