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econo09 Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal caso , la controparte ha la possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
econo09 Tale secondo termine scade inesorabilmente con il deposito dell' atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa .
econo09 Viceversa , la seconda soluzione , denominata " sostanziale " , ritiene prevalente l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 è ed esposta infra al § 2.2 .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
econo09 Secondo questa prospettiva , l' accertamento tributario , infatti , per la sua natura e per la funzione che lo connota , non costituirebbe una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche , da adattarsi col rispetto del contraddittorio , né esprimerebbe un apprezzamento critico in ordine a dati noti a entrambe le parti .
econo09 In definitiva , la suprema Corte ha ritenuto non operante la decadenza di produzione probatoria in sede contenziosa ( senza , tuttavia specificare , se tale produzione possa avvenire anche in secondo grado ) .
econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
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