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econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Secondo l' Agenzia , l' obbligo di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle disposizioni in vigore per il 2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame .
econo02 Ne deriva che , a tali fini : per l' acconto Ires , si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto , ossia il 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti ,
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 In quest' ultimo caso , in base alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto in esame , si rende tuttavia applicabile la regola generale in base alla quale , per il conguaglio , occorre fare riferimento alla scadenza valevole per il versamento della seconda rata di acconto .
econo02 Nel primo caso , occorrerà fare riferimento al criterio storico rettificato già con riferimento alla prima rata , mentre per l' Irap tali controlli opereranno solo con riferimento alle somme aggiuntive versate con la seconda rata di acconto .
econo02 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
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