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7 della l. 241 / 1990. 2. Con il
secondo
motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt .
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23 ,
secondo
e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
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142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato - all' esame di questa Corte ; ragioni che è necessario esaminare
secondo
due ordini di argomentazioni , tenuti divisi secondo i motivi di ricorso , sopra riassunti .
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142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato - all' esame di questa Corte ; ragioni che è necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni , tenuti divisi
secondo
i motivi di ricorso , sopra riassunti .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il
secondo
gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel
secondo
e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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7. Il
secondo
gruppo di censure , riguardante l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso .
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7. Il secondo gruppo di censure , riguardante l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel
secondo
e terzo motivo del ricorso .
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Con il
secondo
motivo dell' impugnazione il ricorrente si duole di una pluralità di vizi della sentenza , in relazione al mancato rilievo degli stessi , pure emergenti dal verbale redatto dalla Polizia stradale .
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Va soggiunto che il
secondo
comma del citato art. 385 , reg .
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