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econo08 " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicata la casa di abitazione oggetto di compravendita .
econo08 A questo proposito , va rilevato che competente per qualsiasi contestazione , avente a oggetto i provvedimenti assunti dagli uffici comunali in materia , è il Tribunale Amministrativo Regionale .
econo08 Relativamente a quest' ultima condizione si deve rilevare un' importante innovazione contenuta nei commi 3 e 4 dell' art .
econo08 Nel caso il contribuente sfruttasse quest' ultima agevolazione , evidentemente , perderebbe il diritto di riutilizzarla per un successivo acquisto .
econo08 In questo caso è importante per l' acquirente dimostrare che gli accadimenti successivi alla " dichiarazione " siano del tutto involontari .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 Al riguardo si ritiene che il comportamento corretto da parte dell' acquirente sia quello di non aspettare il momento del rogito ( se questo avrà ancora luogo ) , ma di comunicare senza indugio al cedente la nuova situazione che si è venuta a creare , avendo cura di reperire e conservare tutta la documentazione che possa giustificare le scelte operate .
econo08 Sempre in tema di responsabilità del cedente , deve essere posta l' attenzione su quale comportamento quest' ultimo debba adottare per emettere delle fatture con aliquota ridotta al 4 % senza essere oggetto di eventuali contestazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria .
econo08 La procedura corretta , in quest' ultima ipotesi , impone al cedente di fatturare gli acconti con aliquota del 10 % e di rettificare le fatture successivamente , all' atto del rogito ( ovviamente se in quella sede viene resa la dichiarazione ) , ai sensi dell' art .
econo08 Su questo specifico aspetto il Ministero delle Finanze è intervenuto con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E dove è stata riconosciuta la possibilità , da parte del cedente , di operare la variazione in diminuzione .
econo08 In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine dei 365 giorni dall' effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
econo08 26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 ) , è più difficoltoso effettuare questo tipo di verifica .
econo08 Non è pensabile , infatti , che un' impresa fatturi la propria prestazione con aliquota ridotta al 4 % a un privato titolare di un permesso a costruire per la realizzazione di una palazzina composta di quattro appartamenti con caratteristiche non di lusso semplicemente perché quest' ultimo " dichiara " di possedere i requisiti " prima casa " .
econo08 In queste ipotesi , per rendersi conto se i committenti hanno le caratteristiche soggettive stabilite dalla norma , è opportuno che il commissionario richieda una fotocopia dello statuto dove viene indicato l' oggetto sociale o , nel caso di impresa individuale , di una visura camerale .
econo08 Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato dal committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA
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