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econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) .
econo02 Con la circolare 4 agosto 2006 , n. 28 / E , l' Agenzia delle entrate ha chiarito che , ai fini di quanto stabilito dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto , in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires .
econo02 Con la circolare 4 agosto 2006 , n. 28 / E , l' Agenzia delle entrate ha chiarito che , ai fini di quanto stabilito dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto , in linea generale la scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di acconto dai soggetti Ires .
econo02 di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 Conclusioni In merito a quest' ultimo esempio , è il caso di sottolineare che la tempistica da rispettare per il versamento di quanto rideterminato ai fini Irap non segue la medesima sorte .
econo02 2 ) Per effetto di quanto previsto dall' articolo 37 , commi 11 e 14 , del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 ,
econo02 4 ) Articolo 17 del Dpr 7 dicembre 2001 , n. 435 , come sostituito dall' articolo 2 del Dl 15 aprile 2002 , n. 63 , convertito , con modificazioni , dalla legge 15 giugno 2002 , n. 112. 5 ) Tali considerazioni valgono anche in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2006 , in quanto per il versamento rileva comunque la data del 20 luglio .
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