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buroc30 1.3 Misure di salvaguardia La variante parziale , che propone variazioni allo strumento urbanistico vigente , è tutelata da quanto previsto all' art .
buroc30 Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine di consentire alla Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il potere conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
buroc30 In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
buroc30 B ) Documenti di carattere tecnico : - Relazione Illustrativa contenente le motivazioni di adozione della variante , e la descrizione di ogni singola modifica , opportunamente riferita a quanto riportato in cartografia ; - Tavole del PRG vigente , alle diverse scale con indicazione delle aree oggetto di variante ; - Tavole della variante adottata ; tale documentazione risulta indispensabile al fine di consentire la puntuale comparazione tra lo strumento in vigore e le previsioni della variante ; - Testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente .
buroc30 b ) per la variante , i cui elaborati tecnici risultassero difformi da quanto previsto al precedente paragrafo 2.4 , lettera B ) , e per la variante la cui Deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale non esplicitasse quanto previsto al precedente paragrafo 2.2 , il competente ufficio provinciale provvederà a chiedere le opportune integrazioni adeguatamente motivate .
buroc30 b ) per la variante , i cui elaborati tecnici risultassero difformi da quanto previsto al precedente paragrafo 2.4 , lettera B ) , e per la variante la cui Deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale non esplicitasse quanto previsto al precedente paragrafo 2.2 , il competente ufficio provinciale provvederà a chiedere le opportune integrazioni adeguatamente motivate .
buroc30 Le integrazioni richieste con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2 , punti 1 ) , 2 ) , 3 ) , 4 ) , dovranno essere adottate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale , da trasmettere alla Provincia .
buroc30 Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
buroc30 Ciò stante , in virtù di quanto espresso nella Circolare della Giunta Regionale n. 12 / PET del 5 / 8 / 98 , ovvero " ...
buroc30 " , nel caso in cui l' istruttoria condotta dall' ufficio competente rilevi che i contenuti della variante in esame esulano da quanto previsto dall' art .
buroc30 17 , comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
buroc30 4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
buroc30 per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio , si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all' art .
buroc30 A tale proposito si ritiene opportuno richiamare quanto indicato all' art .
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