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econo19 Nei primi due casi , sono computati anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persone interposte ; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi .
econo19 Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
econo19 Lo " schema " di nuovo Tuir L' articolo 177 del " progetto " di testo unico reso disponibile sui siti Internet ministeriali contiene un primo comma sostanzialmente riproduttivo dell' articolo 3 del Dlgs n. 358 / 1997 , eccezion fatta per l' espresso riferimento al nuovo regime delle plusvalenze , le quali - ai sensi dell' articolo 99 del " progetto " stesso - possono " non concorrere " al reddito .
econo19 Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
econo19 Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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