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econo31 Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
econo31 La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n.
econo31 Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
econo31 Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331
econo31 La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente sia un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
econo31 la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l' incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario " .
econo31 Può , infatti , verificarsi , che nella operazione sia coinvolto , oltre a un operatore comunitario , anche un soggetto appartenente a un paese extra europeo ( triangolazione extracomunitaria ) .
econo31 1. Operatore italiano fornitore dei beni In tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
econo31 In forma esemplificativa , si ha quanto segue : A ) italiano ( fornitore ) ; svizzero ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , venendo a mancare lo status comunitario di uno degli operatori economici , non può parlarsi di una operazione intracomunitaria , né di cessione all' esportazione , in quanto i beni non si trasferiscono in un paese extra Ue .
econo31 B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata o , comunque , finale ) da uno Stato membro all' altro .
econo31 2. Operatore italiano promotore della triangolazione Anche in tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario o a un soggetto extracomunitario .
econo31 C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
econo31 C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
econo31 Considerando il dettato del comma 2 dell' articolo 7 del Dpr n. 633 / 72 , si deve ritenere che l' operazione sia fuori dal campo di applicazione dell' Iva , poiché i beni non possono essere considerati " esistenti " nel territorio nazionale .
econo31 3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore sia comunitario o extracomunitario .
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