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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che
può
essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Possono
aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di
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Inoltre ,
possono
aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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Affinché le persone fiscalmente a carico
possano
effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione .
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L' adesione ai fondi aperti
può
avvenire in forma collettiva o individuale .
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Le forme pensionistiche complementari
possono
realizzare il loro obiettivo , che è quello di costruire una pensione integrativa in favore di chi vi aderisce , attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare
può
essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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Inoltre , i lavoratori dipendenti
possono
alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR " maturando " .
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In generale , la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche
può
essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni ,
può
scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di lavoro .
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro ,
può
, comunque , modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata .
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Si ricorda che tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l' aderente
possa
far valere , alla data del pensionamento , almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare .
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La perdita
può
inoltre essere utilizzata dal fondo , in tutto o in parte , in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite , a partire dallo stesso periodo d' imposta in cui è maturato il risultato negativo , riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo .
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Da questa deve risultare l' importo che la forma di previdenza destinataria
può
portare in diminuzione del risultato netto che maturerà nei periodi d' imposta successivi .
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Le prestazioni
possono
essere erogate in forma di capitale , secondo il valore attuale , fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato .
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Infatti , il TFR è tassato , in linea generale , con l' applicazione dell' aliquota media di tassazione del lavoratore che , in base alle aliquote Irpef attualmente in vigore , non
può
essere inferiore al 23 per cento .
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L' iscritto
può
richiedere un' anticipazione della posizione individuale maturata .
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La richiesta
può
essere fatta , a seconda delle esigenze , per determinati importi e per motivi ben precisi .
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Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono
mai eccedere , complessivamente , il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione ( comprese le quote del TFR e aumentate dei realizzati ) .
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Al fine di ricostituire la posizione individuale esistente all' atto dell' anticipazione , la legge prevede che , a discrezione dell' aderente alla forma pensionistica , le anticipazioni
possano
essere reintegrate in qualsiasi momento , mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro .
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