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Esso , tuttavia ,
può
essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA9 / 7. Sono ammesse le imprese familiari , mentre sono escluse le società di ogni tipo e le associazioni professionali .
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È veramente difficile , infatti , considerati i modesti limiti di volume d' affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori , ipotizzare ipotesi in cui ci si
possa
avvalere del lavoro di terzi e l' attività continuare a essere remunerativa mancanza di cessioni all' esportazione .
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La registrazione
può
essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull' apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più , prima dell' uso , essere prodotti in ufficio per la bollatura la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti , senza obbligo di registrazione .
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La registrazione
può
essere effettuata sui registri Iva ( vendite o corrispettivi ) ovvero sul prospetto di cui sopra .
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Anche tale regime
può
essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell' apposita casellina del modello AA / 7. Si tratta anche qui di condizioni , tutte riguardanti indicatori dimensionali , che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente : volume d' affari , comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva , non superiore a 15.493,71 euro ( 30 milioni di lire ) per le attività di servizi e 25.822,84 ( 50 milioni di lire ) negli altri casi .
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Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica , in quanto non è da escludere a priori che attività con questi volumi d' affari
possano
restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine , part-time o stagionali .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente
possa
procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre quelle passive
possono
essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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La distinta indicazione delle quantità e dei valori , nonché dei criteri di valutazione ,
può
essere effettuata in alternativa in un ulteriore prospetto di dettaglio i dati per l' individuazione dell' attività prevalente , ma solo da parte dei soggetti che svolgono più attività i beni ammortizzabili .
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Per i beni diversi dai veicoli , le indicazioni nel prospetto
possono
essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenei per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento .
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A una tale prospettazione
potrebbe
anche limitarsi l' imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l' ammortamento , scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze , minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo .
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Innanzitutto , perché l' assegno ricevuto
potrebbe
anche non essere mai versato nel proprio conto , potendo essere liberamente trasferito mediante l' apposizione di una semplice girata , per pagare propri fornitori .
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Innanzitutto , perché l' assegno ricevuto potrebbe anche non essere mai versato nel proprio conto ,
potendo
essere liberamente trasferito mediante l' apposizione di una semplice girata , per pagare propri fornitori .
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E infine perché la tempestività o meno delle operazioni di accredito e di addebito in conto è un fatto che attiene esclusivamente all' organizzazione della Banca prescelta , il cui comportamento non
può
escludersi possa anche avere effetti giuridici fra le parti del rapporto ma non anche ai fini di cui stiamo argomentando .
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E infine perché la tempestività o meno delle operazioni di accredito e di addebito in conto è un fatto che attiene esclusivamente all' organizzazione della Banca prescelta , il cui comportamento non può escludersi
possa
anche avere effetti giuridici fra le parti del rapporto ma non anche ai fini di cui stiamo argomentando .
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