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buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 40 del codice penale e vizio motivazionale in ordine all' affermazione di colpevolezza con censure che possono così riassumersi : a ) insussistenza per il G. di qualsiasi obbligo di intervenire per impedire l' evento posto che il cattivo posizionamento della canna fumaria doveva ritenersi riconducibile al proprietario della stessa , non costituendo una proprietà condominiale ; dopo le verifiche effettuate sulla canna fumaria dal tecnico di fiducia del condominio , ing .
buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al
buroc38 40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l' asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile l' assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale , l' amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
buroc38 Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
buroc38 133249 ) ; Sussiste la legitimatio ad causam e ad processum dell' amministratore del condominio , senza bisogno di alcuna autorizzazione , allorquando egli agisca a tutela di beni condominiali , giacché i poteri gli vengono direttamente dalla legge e precisamente dall' art .
buroc38 Franzese ) con la quale sono stati individuati i criteri da seguire perché possa dirsi sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva e l' evento , e sono stati enunciati taluni principi che , pur affermati , come detto , con specifico riferimento alla responsabilità colposa ( per condotta omissiva ) del medico chirurgo , valgono evidentemente in generale per quel che riguarda la ricostruzione del nesso causale - quale elemento costitutivo del reato - in qualsiasi caso di reato colposo per condotta omissiva .
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il
buroc38 Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva , ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato , esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica , in tal modo mostrando di propendere , tra i due contrapposti indirizzi interpretativi delineatisi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte , maggiormente verso quello più rigoroso ( favorevole alla necessità dell' accertamento del nesso causale in termini di certezza ) delineatosi in tempi più recenti .
buroc38 40 e 41 del codice penale ) in termini di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica , abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria , la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell' art .
buroc38 192 del codice di procedura penale - che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva al di là di ogni ragionevole dubbio ( vale a dire , appunto , con ...
buroc38 Invero , non pare che possa diversamente intendersi il pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto esprimere allorquando - con riferimento alla colpa professionale del sanitario - hanno testualmente affermato che deve risultare " giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con ...
buroc38 In applicazione dei principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ( cd .
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica .
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica .
buroc38 In proposito , la Corte ha ritenuto di poter motivare la ritenuta sussistenza del nesso causale così testualmente esprimendosi : Tale colpevole inerzia ebbe dunque un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento dannoso , cooperando con la condotta non meno colposa di R. e Z. , di cui si è detto , della quale G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto s'era ormai da lungo tempo dibattuto nelle assemblee di condominio ( pag .
buroc38 Non può certo dirsi che la Corte d' Appello abbia puntualmente seguito il rigoroso schema motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite : appare di tutta evidenza , ictu oculi , che , al riguardo , si tratta di una motivazione apparente , caratterizzata da formulazioni assertive .
buroc38 Resta solo da aggiungere , per mera completezza argomentativa , che le doglianze del ricorrente relative al mancato coinvolgimento del dottor B. nella vicenda de qua , in alcun modo potrebbero rilevare in questa sede di legittimità , trattandosi di mera quaestio facti .
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