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buroc34 114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
buroc34 Il Titolo XII , nel disciplinare le regole attinenti l' attività giornalistica , dispone che il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati , in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e che in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso il Garante può vietare il trattamento ( art. 139 ) .
buroc34 Il Garante , nell' ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy ( e del Codice Deontologico ) , può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento ( art. 143 ) , che può essere preceduta dalla prescrizione , anche d' ufficio , di ogni cautela opportuna ( ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati : art. 154 ) .
buroc34 Il Garante , nell' ipotesi accertata di violazioni del Codice della Privacy ( e del Codice Deontologico ) , può adottare una serie di misure che varia dal blocco al divieto totale o parziale del trattamento ( art. 143 ) , che può essere preceduta dalla prescrizione , anche d' ufficio , di ogni cautela opportuna ( ivi compreso il divieto o il blocco del trattamento dei dati : art. 154 ) .
buroc34 I diritti sanciti dal Codice della Privacy possono , naturalmente , essere fatti valere in via alternativa anche davanti all' autorità giudiziaria ( art. 145 ) .
buroc34 Come si vede , pur con ovvie differenze politiche e culturali , il cuore del problema è ovunque riconducibile al rapporto tra giustizia e informazione o , se si vuole , tra potere e diritti dei cittadini .
buroc34 Senza la presunzione di poter stabilire in modo inequivoco da quale parte stia la ragione , non sarà inopportuno offrire alcuni dati e qualche sommaria riflessione su di essi .
buroc34 A titolo puramente esemplificativo , possono essere segnalati i seguenti dati : - i costi delle indagini variano in relazione alle tariffe praticate dalle società private che , non avendo lo Stato strutture adeguate , si occupano della materiale attività di intercettazione , in assenza di una normativa destinata a calmierare e unificare questo ricco mercato ; - il costo apparentemente notevole di una singola inchiesta , può essere ampiamente coperto se non addirittura superato dal denaro recuperato attraverso le successive fasi processuali ( nel citato caso delle intercettazioni che hanno sconvolto il mondo bancario , la spesa di circa euro 7.900.000,00 è stata surclassata dalle
buroc34 A titolo puramente esemplificativo , possono essere segnalati i seguenti dati : - i costi delle indagini variano in relazione alle tariffe praticate dalle società private che , non avendo lo Stato strutture adeguate , si occupano della materiale attività di intercettazione , in assenza di una normativa destinata a calmierare e unificare questo ricco mercato ; - il costo apparentemente notevole di una singola inchiesta , può essere ampiamente coperto se non addirittura superato dal denaro recuperato attraverso le successive fasi processuali ( nel citato caso delle intercettazioni che hanno sconvolto il mondo bancario , la spesa di circa euro 7.900.000,00 è stata surclassata dalle restituzioni e dai risarcimenti di coloro che hanno patteggiato la pena , giunti ad oggi ad un importo vicino ad euro 350.000.000,00 ) .
buroc34 Tenuto conto del tempo medio di ogni intercettazione ( circa 45 giorni ) , ne deriverebbe che ogni anno vengono intercettate oltre 1.500.000 persone , vale a dire una percentuale assai elevata della popolazione del nostro Paese : in realtà , il numero degli intercettati è ampiamente inferiore in considerazione del fatto che i dati si riferiscono alle utenze e non alle persone , che ogni soggetto può disporre di più numeri sottoposti a controllo e può essere assoggettato ad indagini diverse per differenti ipotesi di reato .
buroc34 Tenuto conto del tempo medio di ogni intercettazione ( circa 45 giorni ) , ne deriverebbe che ogni anno vengono intercettate oltre 1.500.000 persone , vale a dire una percentuale assai elevata della popolazione del nostro Paese : in realtà , il numero degli intercettati è ampiamente inferiore in considerazione del fatto che i dati si riferiscono alle utenze e non alle persone , che ogni soggetto può disporre di più numeri sottoposti a controllo e può essere assoggettato ad indagini diverse per differenti ipotesi di reato .
buroc34 Il bilanciamento degli interessi in gioco Dalla lettura di questi dati non può , però , non sorgere il dubbio che , nonostante i rammentati limiti di legge , si ricorra sovente a questo invasivo strumento d' indagine , al solo scopo di evitare altri metodi oggettivamente più difficoltosi , meno rapidi e di effetto non altrettanto evidente .
buroc34 L' escamotage spesso utilizzato , allo scopo di poter disporre le intercettazioni , è la contestazione del reato di associazione a delinquere , grande ombrello idoneo a consentire indagini su reati di minore gravità , che tante volte è poi stato chiuso al termine delle indagini stesse .
buroc34 In effetti , la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire ex ante ed in modo categorico quali particolari e quali notizie possano essere raccolti e diffusi .
buroc34 Spesso , anzi , la pubblicazione che appare legittima in un determinato contesto , non potrebbe esserlo in un contesto diverso .
buroc34 Dunque , come evidenziato dal Garante della Privacy con un documento datato 11.6.2004 , appare inevitabile che il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale , in base a una propria valutazione ( che può essere sindacata ) acquisisce , seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale , esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare , del Codice Deontologico - e assumendosi le responsabilità del proprio operato .
buroc34 effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
buroc34 Né dovrebbe sottacersi , quanto alle stesse persone indagate , che con deliberazione in data 8.11.2004 il Garante ebbe a stabilire che i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti , ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi dell' indagine e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale .
buroc34 Non si comprenderebbe , altrimenti , la ratio in forza della quale il magistrato inquirente , per disporre l' intercettazione , debba contestare gravi ipotesi di reato , mentre il giornalista possa poi diffondere conversazioni captate nel medesimo contesto aventi ad oggetto fatti di nessuna rilevanza penale e protagoniste persone non indagate ( conversazioni che , senza la grave contestazione di reato prevista dall' art .
buroc34 È ben vero che lo stato delle attuali norme processuali , relative alla acquisizione agli atti delle sole conversazioni rilevanti nel processo penale , non può ritenersi adeguato rispetto alle esigenze della informazione , non essendo previsto un sicuro e rapido meccanismo di selezione e valutazione del vasto materiale delle intercettazioni .
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