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1.4 Osservazioni alla variante Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione della variante , tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati
possono
presentare al Comune osservazioni e proposte alla variante adottata .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio ,
può
formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro
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uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di
poter
esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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9 bis , LR 56 / 77 " Dissesti e calamità naturali " , non rientra nel novero dei " progetti sovracomunali approvati " , nè è assimilabile ad uno stralcio di PTP , e pertanto la Provincia non
può
esprimere il parere di propria competenza rispetto ai contenuti del provvedimento stesso .
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provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione , atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d' uso e la costruzione di opere pubbliche o private , o a sospendere opere in corso " , ovvero di vincoli regionali , anche se temporanei , a tutela di emergenze storiche , artistiche , paesaggistiche , ambientali e idrogeologiche , provvederà a sospendere i termini della procedura affinché il Comune
possa
verificare le determinazioni di competenza i uffici La variante deve essere motivata e corrispondere all' interesse pubblico : se anche , in fase propositiva , essa abbia origine dall' istanza di privati , è necessario che il Comune valuti se tale iniziativa rivesta interesse pubblico e sia pertanto compatibile con i principi informatori del PRG .
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A tale proposito , si evidenzia che , trattandosi di variante al PRG vigente , questa non
può
riguardare PRG in itinere o aspetti dello strumento urbanistico vigente che siano trattati da varianti strutturali in itinere ( in attesa di approvazione da parte della Regione ) .
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Ciò stante , è necessario che la documentazione inviata dal Comune definisca chiaramente la natura della variante al fine di consentire alla Provincia di determinare la propria competenza ad esercitare il
potere
conferitole dalla LR 56 / 77. La Deliberazione di adozione del Consiglio Comunale deve pertanto esplicitare quanto di seguito riportato : 1 ) la variante al PRG è adottata ai sensi dell' art .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non
può
trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i
poteri
di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Alla Provincia sono concessi 45 giorni per l' espressione del parere di competenza : tale termine
potrà
essere interrotto una sola volta ai sensi della L. 241 / 90 , qualora la documentazione trasmessa dal Comune a seguito dell' istruttoria svolta dal responsabile del procedimento risulti carente , tanto da violare disposizioni normative o da impedire la piena conoscenza dei contenuti della variante stessa .
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Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di
poteri
di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte
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le Province
possono
certamente , a titolo collaborativo , formulare anche osservazioni ed esprimere le valutazioni ed i suggerimenti che ritengono utili ...
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4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento
può
essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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Qualora il Comune non intenda recepire , nella Deliberazione di approvazione , le condizioni espresse dall' Amministrazione provinciale , esso
può
richiedere alla Giunta Provinciale un nuovo parere , motivando adeguatamente tale richiesta .
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Nel caso in cui la Provincia accolga le osservazioni del Comune e modifichi il proprio parere , il Comune darà conto dell' intero iter procedimentale nella Deliberazione di approvazione , che
può
avvenire anche se sono trascorsi i 30 giorni previsti , dallo scadere del termine della pubblicazione .
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Qualora la Provincia confermi le proprie condizioni-prescrizioni , il Comune non
può
far altro che recepirle , ovvero non concludere l' iter di approvazione .
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Nel caso di varianti parziali di limitata entità e a seguito di istruttoria , l' Amministrazione Provinciale ,
potendo
avvalersi del silenzio assenso , può comunicare al Comune interessato , entro i 45 giorni previsti dalla legge , l' intendimento a non procedere con il pronunciamento di compatibilità tramite Deliberazione della Giunta Provinciale .
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Nel caso di varianti parziali di limitata entità e a seguito di istruttoria , l' Amministrazione Provinciale , potendo avvalersi del silenzio assenso ,
può
comunicare al Comune interessato , entro i 45 giorni previsti dalla legge , l' intendimento a non procedere con il pronunciamento di compatibilità tramite Deliberazione della Giunta Provinciale .
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