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buroc17 447 c.p.p. , non possono dirsi pertinenti tenuto conto che la questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l' azione penale non sia stata ancora esercitata .
buroc17 Non si può fare a meno di rilevare , tuttavia , che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso , ma ha soltanto stabilito modalità diverse per la fissazione dell' udienza .
buroc17 Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell' ambito della odierna udienza circa l' invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte : oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili .
buroc17 Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
buroc17 78 c.p.p. e , sul punto , vanno richiamati per relationem le imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. A parere di questo Giudice i commissari straordinari sono legittimati a costituirsi parte civile anche per reati non concorsuali atteso che il reato di associazione per delinquere comunque finalizzato ai delitti di bancarotta fraudolenta , truffa ai danni dei creditori , false comunicazioni sociali nonché fatture per operazioni inesistenti , è comunque in grado di provocare danni anche a soggetti , persone fisiche o giuridiche , singolarmente individuati né si può ritenere una mancanza di legitimatio ad causam da parte del curatore o dei commissari straordinari .
buroc17 Sulla base di tale opzione ermeneutica che prende le mosse dall' in sé del reato associativo e dalle condotte che esteriorizzano il reato di pericolo , si può agevolmente ritenere che l' art .
buroc17 Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile nei confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all' art .
buroc17 240 L.F. atteso che - in aggiunta al curatore - possono costituirsi parte civile ulteriori soggetti che abbiano interessi diversi da quelli della massa fallimentare e tra questi gli azionisti ed i quotisti della società che lamentino un danno proveniente dai reati fallimentari e dalla struttura associativa che ha consentito il proliferare di molteplici atti distrattivi .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 Sul punto vale evidenziare che i Commissari ed i singoli azionisti non fanno valere nel presente giudizio la stessa domanda di risarcimento ma domande diverse sia in relazione alla causa petendi sia in relazione al petitum senza sottacere che il danno di cui si richiede il ristoro tramite l' insinuazione al passivo non potrà essere certamente identico al danno di cui si chiede il risarcimento tramite la costituzione di parte civile se non altro in relazione al danno non patrimoniale che certamente non potrà trovare alcun ristoro nell' ambito di una procedura fallimentare .
buroc17 A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile nell' ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli investitori secondo l' id quod plerumque accidit atteso che la struttura del reato associativo è caratterizzata - altresì - dagli effetti permanenti delle condotte costituenti la piattaforma sulla quale si sono estrinsecate le singole condotte delittuose così come ipotizzate nella richiesta di rinvio a giudizio .
buroc17 Parcellizzare le condotte e scindere i titoli inerenti la causa petendi sulla base di rigidi formalismi apparirebbe del tutto irragionevole in considerazione della domanda che le parti offese e le parti danneggiate hanno prospettato nell' ambito del presente giudizio che non può ritenersi ancorata ad una condotta astrattamente ricompresa nell' alveo dei reati fallimentari o del mero reato associativo ma deve necessariamente essere considerata attraverso un giudizio causale e teleologicamente finalizzato che si è snodato - necessariamente - attraverso i reati di truffa , riciclaggio , calunnia , insider trading ed altri .
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