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Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei
poteri
attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
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Come si è anticipato , all' udienza presidenziale
possono
e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben
potranno
essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza
può
formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben
potrà
essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto ,
può
essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che
potrebbe
essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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Nel silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti : di talchè , il Tribunale
potrà
pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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Un primo problema che ci si
può
porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta
può
essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso
può
impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc ,
possono
ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma ,
può
autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità ,
potrà
concedere alle parti i termini di cui all' art .
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277 c.p.c.
potrà
decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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buroc01 |
Una volta superato tale scoglio procedurale ed emanata la ( sola ) pronunzia di separazione ,
possono
peraltro prospettarsi ulteriori e ben più gravi problematiche .
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buroc01 |
L' ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di divorzio e di quello relativo alle domande residue del procedimento di separazione , ora di scarsa rilevanza statistica alla luce della relativa novità della riforma , credo
possa
presentarsi in modo assai consistente in tempi non troppo lontani .
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buroc01 |
Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori ,
possano
essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
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buroc01 |
Inoltre , il pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi , non
potrebbe
considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui all' art .
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buroc01 |
Più razionale e ragionevole
potrebbe
considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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