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Per
attirare l' attenzione verso tale settore , il legislatore è intervenuto più volte disegnando , anzitutto , il " sistema " della previdenza complementare ( con il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 , successivamente modificato e integrato ) .
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L' ultima riforma ( attuata con il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 , n. 252 ) , in vigore dal 1° gennaio 2007 , ha interessato le forme di previdenza
per
l' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio .
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L' attuale sistema della previdenza complementare si articola tre contributi fase Le nuove disposizioni emanate hanno introdotto importanti incentivi tributari sia
per
quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate .
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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale
per
le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro , del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto
per
i " non addetti ai lavori " , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
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Esse sono attuate mediante : fondi pensione di natura negoziale istituiti
per
effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale ( c.d. " fondi chiusi " ) ; fondi aperti che ricevono adesioni collettive ; fondi preesistenti .
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ATTENZIONE La banca depositaria , come
per
i fondi negoziali , deve essere un soggetto esterno .
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Così come stabilito
per
le altre forme pensionistiche , le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre ,
per
ciascun lavoratore iscritto , una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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Per
i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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Per i lavoratori dipendenti e
per
i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di lavoro o del committente .
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Per
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti , il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi .
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Per
i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine
per
effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ; per i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007 ;
per
i lavoratori assunti in data successiva , il termine scade dopo sei mesi dall' assunzione .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef
per
un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi
per
TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè
per
quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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In particolare , limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , è consentito , nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme , di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro , fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l' importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche , e comunque
per
un importo non superiore a 2.582,29 euro l' anno .
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In sostanza , l' importo massimo annuale complessivamente deducibile ( a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione ) sale
per
questi lavoratori a 7.746,86 euro .
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