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buroc15 ( B.U. n. 11 del 19 marzo 2009 ) Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , entrato in vigore il 13 febbraio 2008 , ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nell' allegato atto di indirizzo si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. Preso atto che , in data 6 marzo 2009 , la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali , istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 , n. 34 , ha espresso il proprio parere in merito alla presente deliberazione .
buroc15 16 gennaio 2008 , n. 4 ; visto l' articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008 , n. 23 ; la Giunta Regionale , unanime , delibera - di emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , indirizzi operativi per l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 152 / 2006. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Per gli aspetti non richiamati nel presente atto di indirizzo , si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40 / 1998. 1. Fase di verifica della procedura di VIA ( articolo 10 della l.r. 40 / 1998 e articolo 20 del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 In merito al termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , si ritiene debba farsi riferimento al termine di quarantacinque giorni previsto dal decreto legislativo , in considerazione del sotteso principio di salvaguardia dell' interesse ad una compiuta partecipazione del pubblico al procedimento .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Per quanto concerne il deposito della documentazione progettuale , si rammenta che l' articolo 20 , comma 2 del d. lgs .
buroc15 Conformemente a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2008 , n. 23-8898 ( Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt .
buroc15 152 / 2006 , si chiarisce che la pubblicazione del provvedimento finale della fase di verifica , denominato genericamente " provvedimento di assoggettabilità " , dovrà riguardare , in conformità a quanto avviene ordinariamente e per ovvie ragioni di trasparenza nell' esercizio dell' azione amministrativa , sia il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione che quello di assoggettamento alla medesima .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
buroc15 152 / 2006 , il proponente dovrà presentare all' autorità competente , oltre a quanto previsto dall' articolo 11 , comma 2 della l.r. 40 / 1998 ( elaborati relativi al progetto preliminare e relazione inerente il piano di lavoro per la redazione del SIA ) , anche l' elaborato richiesto per l' avvio della fase di verifica , i cui contenuti sono dettagliati all' articolo 10 , comma 1 , lettera b ) della l.r. 40 / 1998. Inoltre , in analogia a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la sopra citata d.g.r. 4 giugno 2008 , n. 23-8898 , il proponente dovrà allegare all' istanza di avvio della fase di specificazione copia conforme in formato elettronico , su idoneo supporto , degli elaborati presentati .
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