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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in
parte
tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo , riguardante il preteso diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da
parte
del ricorrente .
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Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella
parte
riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la
parte
non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da
parte
del Prefetto .
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201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione , questa , che rende legittimo il compimento di tale attività da
parte
di qualsiasi soggetto che faccia parte dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito all' infrazione , e componenti che non vi abbiano assistito .
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201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione , questa , che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia
parte
dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito all' infrazione , e componenti che non vi abbiano assistito .
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Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza la fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da
parte
degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
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201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da
parte
del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
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Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da
parte
del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
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indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da
parte
del ricorrente .
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Ma tale doglianza , che non forma oggetto di esame da
parte
del Tribunale , non risulta neppure essere stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di merito .
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8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da
parte
dell' intimata Prefettura di Reggio Calabria esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese .
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