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econo02 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001.
econo02 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Ne deriva che , a tali fini : per l' acconto Ires , si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto , ossia il 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur
econo02 Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
econo02 Va poi considerata la posizione di quei contribuenti che , in base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio , per i quali la scadenza è rappresentata dal giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto e per i quali , tuttavia , se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell' esercizio , il versamento deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato .
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