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B ) italiano ( fornitore ) ; greco ( 1° acquirente e promotore ) ; svizzero ( operatore che riceve direttamente le merci ) Anche in questo caso viene a mancare un requisito fondamentale perché si possa configurare una operazione intracomunitaria : la movimentazione fisica ( immediata
o
, comunque , finale ) da uno Stato membro all' altro .
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In questo caso , ai fini della determinazione dell' operazione , mutuando dalla citata circolare 13 / E del 1994 , è necessario distinguere se l' operatore italiano è fornitore dei beni o promotore della triangolazione
o
, infine , destinatario dei beni .
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L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura
o
a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi .
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1. Operatore italiano fornitore dei beni In tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario
o
a un soggetto extracomunitario .
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2. Operatore italiano promotore della triangolazione Anche in tale fattispecie possono concretizzarsi due situazioni , a seconda che i beni vengano successivamente ceduti al soggetto comunitario
o
a un soggetto extracomunitario .
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Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione
o
acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato
o
ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente sia un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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L' operazione è " non imponibile " , ma a condizione che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente , anche per incarico dei propri cessionari
o
commissionari di questi .
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Nell' ipotesi , infine , che il soggetto svizzero non nomini alcun rappresentante , troverà applicazione il terzo comma dell' articolo 17 del Dpr n. 633 / 72 , con il quale è previsto che , in assenza di nomina del rappresentante o di identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter , gli obblighi " sono adempiuti dai cessionari
o
committenti , residenti nel territorio dello Stato " .
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La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario
o
da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente ,
o
da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente
o
dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto ovvero da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l' incarico del trasporto
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della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario " .
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Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione , riguardante un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà
o
di altro diritto reale sul bene .
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Nell' ipotesi , infine , che il soggetto svizzero non nomini alcun rappresentante , troverà applicazione il terzo comma dell' articolo 17 del Dpr n. 633 / 72 , con il quale è previsto che , in assenza di nomina del rappresentante
o
di identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter , gli obblighi " sono adempiuti dai cessionari o committenti , residenti nel territorio dello Stato " .
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3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore sia comunitario
o
extracomunitario .
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L' operatore italiano effettua una cessione all' esportazione e , conseguentemente , emette nei confronti del proprio cliente greco una fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 8 , primo comma , lettera a ) , del Dpr n. 633 / 72 , e per i beni ceduti cura , direttamente o tramite terzi , il trasporto
o
la spedizione fuori dell' ambito comunitario .
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La sesta direttiva ( articolo 5 ) precisa che " si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto
o
la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) , sia che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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In questo caso , ai fini della determinazione dell' operazione , mutuando dalla citata circolare 13 / E del 1994 , è necessario distinguere se l' operatore italiano è fornitore dei beni
o
promotore della triangolazione o , infine , destinatario dei beni .
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Ciò premesso , va rilevato che il comma 1 dell' articolo 44 , Dl n. 331 / 93 , regolante le operazioni intracomunitarie , individua diversi soggetti passivi dell' imposta : i soggetti che effettuano la cessione dei beni , quando l' operazione avviene verso privati
o
soggetti non identificati i soggetti acquirenti , quando si realizza una operazione comunitaria , secondo i principi sopra riportati il prestatore di un servizio , quando viene effettuato verso un privato o un soggetto non identificato .
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