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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile
o
nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso
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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo
o
in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso ,
o
il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e /
o
nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
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Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno
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più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
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26 , comma 1 del D.P.R. 633 / 1972. Diverso è invece il caso che non è mai stato oggetto di chiarimenti ministeriali , in cui l' acquirente con proprie scelte
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comportamenti rende mendace la dichiarazione .
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Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e /
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sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
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Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare
o
del rogito ) della " dichiarazione " .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili
o
per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto
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in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali
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di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose
o
in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni
o
sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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Né si poteva parlare di accordo sopravvenuto tra le parti
o
di inesattezza delle fatture originariamente emesse , giacché in mancanza della dichiarazione dell' acquirente nel preliminare , il cedente doveva applicare , in relazione agli acconti percepiti , l' aliquota del 10 % .
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26 , contempera l' esigenza di dare rilievo fiscale alle vicende contrattuali determinate dalla volontà delle parti ,
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ad errori commessi in sede di fatturazione , con quella di dare certezza alla pretesa tributaria .
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5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio
o
da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
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In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione
o
la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
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Del tutto simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e /
o
comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
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In queste ipotesi , per rendersi conto se i committenti hanno le caratteristiche soggettive stabilite dalla norma , è opportuno che il commissionario richieda una fotocopia dello statuto dove viene indicato l' oggetto sociale
o
, nel caso di impresa individuale , di una visura camerale .
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6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato
o
porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda tutte le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
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