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Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 ) Capo III Semplificazione della documentazione amministrativa Sezione I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione Articolo 38 ( L-R ) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
o
ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica .
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Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ( D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445 ) Capo III Semplificazione della documentazione amministrativa Sezione I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione Articolo 38 ( L-R ) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori
o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica .
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( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica
o
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
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( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
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7 marzo 2005 , n. 82. Articolo 39 ( L ) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l' assunzione , a qualsiasi titolo , in tutte le pubbliche amministrazioni , nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni , diplomi
o
titoli culturali non è soggetta ad autenticazione .
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Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge
o
regolamentari non prevedono una validità superiore .
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2. I certificati anagrafici , le certificazioni dello stato civile , gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l' interessato dichiari , in fondo al documento , che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio .
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In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 76. Articolo 42 ( R ) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione
o
di procedimenti autorizzatori all' esercizio di determinate attività , ancorché definiti " certificato " , sono denominati rispettivamente " diploma " o " patentino " .
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In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 76. Articolo 42 ( R ) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all' esercizio di determinate attività , ancorché definiti " certificato " , sono denominati rispettivamente " diploma "
o
" patentino " .
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Sezione III Acquisizione diretta di documenti Articolo 43 ( L-R ) Accertamenti d' ufficio 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti
o
certificati concernenti stati , qualità personali e fatti che risultino elencati all' art .
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46 , che siano attestati in documenti già in loro possesso
o
che comunque esse stesse siano tenute a certificare .
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In luogo di tali atti
o
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d' ufficio le relative informazioni , previa indicazione , da parte dell' interessato , dell' amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall' interessato .
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In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d' ufficio le relative informazioni , previa indicazione , da parte dell' interessato , dell' amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o
dei dati richiesti , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall' interessato .
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( R ) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza
o
verificare l' esattezza , si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico , ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 135 , la consultazione diretta , da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio , degli archivi dell' amministrazione certificante , finalizzata all' accertamento d' ufficio di stati , qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini .
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( R ) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l' esattezza , si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico , ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 , n. 135 , la consultazione diretta , da parte di una pubblica amministrazione
o
di un gestore di pubblico servizio , degli archivi dell' amministrazione certificante , finalizzata all' accertamento d' ufficio di stati , qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini .
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( R ) 4. Al fine di agevolare l' acquisizione d' ufficio di informazioni e dati relativi a stati , qualità personali e fatti , contenuti in albi , elenchi
o
pubblici registri , le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti , senza oneri , la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici , nel rispetto della riservatezza dei dati personali .
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( R ) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax ,
o
con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza , soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale .
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( R ) 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax , o con altro mezzo telematico
o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza , soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale .
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( R ) Articolo 44 ( R ) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e , ove formati
o
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all' estero , vengono acquisiti d' ufficio .
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( R ) Articolo 44 ( R ) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e , ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia
o
dalle autorità consolari italiane all' estero , vengono acquisiti d' ufficio .
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