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stampa13 La cassa integrazione guadagni straordinaria Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà , che permette al lavoratore di percepire un reddito sostitutivo in caso di ristrutturazione , di riorganizzazione , di conversione o di crisi dell' azienda ( o in caso di impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento , liquidazione coatta , ecc .
stampa13 La cassa integrazione può durare un massimo di 13 settimane con eventuali proroghe fino a 12 mesi ( o a 24 in alcune zone del territorio nazionale ) .
stampa13 Il lavoratore a sua volta , percepisce ( per un periodo massimo di 24 mesi , o 36 nel Mezzogiorno ) un' integrazione salariale per compensare le ore di lavoro perse pari al 60 % ( prima del 1996 era il 50 % ) della retribuzione non percepita .
stampa13 Lo strumento della cassa integrazione decade se il lavoratore non partecipa a corsi di riqualificazione professionale o di aggiornamento , non accetta offerte di lavoro migliori o simili a quella precedente , o ancora si rifiuta di svolgere attività lavorative di pubblica utilità offerte dallo Stato .
stampa13 Per i lavoratori fino a 39 anni la durata è di 12 o 24 mesi a seconda che l' azienda sia nel centro-nord o nel Mezzogiorno ; per quelli da 40 a 49 anni , 24 o 36 mesi , che diventano 36 o 48 ( sempre considerando la zona di ubicazione come parametro di riferimento ) per i lavoratori oltre i 50 anni .
stampa13 Per i lavoratori fino a 39 anni la durata è di 12 o 24 mesi a seconda che l' azienda sia nel centro-nord o nel Mezzogiorno ; per quelli da 40 a 49 anni , 24 o 36 mesi , che diventano 36 o 48 ( sempre considerando la zona di ubicazione come parametro di riferimento ) per i lavoratori oltre i 50 anni .
stampa13 Per i lavoratori fino a 39 anni la durata è di 12 o 24 mesi a seconda che l' azienda sia nel centro-nord o nel Mezzogiorno ; per quelli da 40 a 49 anni , 24 o 36 mesi , che diventano 36 o 48 ( sempre considerando la zona di ubicazione come parametro di riferimento ) per i lavoratori oltre i 50 anni .
stampa13 Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
stampa13 L' indennità di mobilità , regolata nel nostro ordinamento dalla legge n. 223 del 1991 , viene erogata a quei lavoratori che vedono interrompersi il rapporto di lavoro con l' azienda per esaurimento della cassa integrazione straordinaria , per licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o ancora per cessazione dell' attività da parte dell' azienda .
stampa13 Per i lavoratori fino a 39 anni la durata è di 12 o 24 mesi a seconda che l' azienda sia nel centro-nord o nel Mezzogiorno ; per quelli da 40 a 49 anni , 24 o 36 mesi , che diventano 36 o 48 ( sempre considerando la zona di ubicazione come parametro di riferimento ) per i lavoratori oltre i 50 anni .
stampa13 La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
stampa13 La cassa integrazione guadagni straordinaria Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà , che permette al lavoratore di percepire un reddito sostitutivo in caso di ristrutturazione , di riorganizzazione , di conversione o di crisi dell' azienda ( o in caso di impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento , liquidazione coatta , ecc .
stampa13 Quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o viene cancellato dalle liste di mobilità o ancora raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia , l' erogazione dell' indennità viene sospesa ; anche in questo caso però , gli anni trascorsi in mobilità sono però considerati utili per l' accesso alla pensione .
stampa13 Se il lavoratore ha percepito tutte le giornate d' indennità spettanti , trova un nuovo lavoro , diventa titolare di pensione diretta o viene cancellato dalle liste di disoccupazione il trattamento si considera interrotto .
stampa13 Hanno diritto ad effettuare tale richiesta i lavoratori licenziati ( operai , impiegati o quadri con contratto a tempo indeterminato ; ne sono esclusi apprendisti , lavoratori con CFL , lavoratori con contratto a termine , lavoratori stagionali , dirigenti ) da imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti , oppure da imprese commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti e che siano iscritti nelle liste di mobilità compilate dai centri per l' impiego , ovvero che abbiano un' anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi e che possano far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro .
stampa13 La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
stampa13 Quando il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato o viene cancellato dalle liste di mobilità o ancora raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia , l' erogazione dell' indennità viene sospesa ; anche in questo caso però , gli anni trascorsi in mobilità sono però considerati utili per l' accesso alla pensione .
stampa13 La cassa integrazione guadagni ordinaria L' articolo 1 della suddetta legge n. 164 del 20 maggio 1975 introduce infatti la distinzione fra integrazione salariale ordinaria e straordinaria : " Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l' integrazione salariale nei seguenti casi : 1 ) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell' attività produttiva : per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all' imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato ; 2 ) integrazione salariale straordinaria : per crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni , riorganizzazioni o conversioni aziendali " .
stampa13 Quando un lavoratore perde il posto di lavoro o viene inserito nelle liste di mobilità , la legge prevede uno strumento a sostegno economico degli stessi : l' indennità di mobilità .
stampa13 Inoltre si garantiscono criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito , estendendo ai lavoratori destinatari della Cassa integrazione straordinaria e della mobilità in deroga l' applicazione dei requisiti richiesti per l' accesso ai trattamenti ( c.6 ) ed è previsto un incentivo , pari all' indennità spettante al lavoratore , per i datori di lavoro qualora " senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga , licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale " ( c.7 ) .
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