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buroc29 2700 c.c. attribuisce all' atto pubblico l' efficacia di piena prova , fino a querela di falso , della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ; il giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione , benché formalmente costruito dagli artt .
buroc29 116 , 1° co , c.p.c. , questa introduceva nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione del pagamento delle sanzioni e , tanto meno , quanto all' esclusione dalla fede privilegiata delle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale , mentre relativamente alla categoria degli apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l' inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale , sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell' idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato , ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23 , L. n. 689 / 1981 , dell errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche , in base all' assunto , sostanzialmente contraddittorio , che l' efficacia probatoria piena dell ' atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati , inoltre , con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti
buroc29 n. 3522 / 1999 ; o il superamento di un semaforo recante luce rossa , cass .
buroc29 per tutti art. 383 , d.p.r. 16 dicembre 1992 , o 495 ed all .
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 Ogni diversa contestazione , in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell' accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale , va invece svolta nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell' atto pubblico , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto , oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell ' attività amministrativa , anche dall' interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell' operato del pubblico ufficiale che ha redatto .
buroc29 Ogni diversa contestazione , in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell' accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale , va invece svolta nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell' atto pubblico , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto , oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell ' attività amministrativa , anche dall' interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell' operato del pubblico ufficiale che ha redatto .
buroc29 Deve , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
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