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buroc29 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 24.07.2009 , n. 17355 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace de L' Aquila con sentenza del 17 novembre 2003 , in accoglimento dell' opposizione proposta da annullò il verbale del 6 ottobre 2002 , con il quale la Polstrada aveva accertato la violazione dell' art .
buroc29 , L. n. 689 / 81 , secondo il quale l' opposizione deve essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente .
buroc29 21 , 22 , 22 bis e 23 , L. n. 689 / 81 , avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento , costituendo un atto pubblico , faceva fede fino a querela di falso .
buroc29 La questione dell' efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative , e dei suoi limiti , nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23 , L. 24 novembre 1981 n. 689 ( modifiche al sistema penale ) , avverso l' ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria ( id est ex art. 204 - bis , C.d.S , ) , è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte , le quali nella sentenza n. 125451 / 92 hanno posto in rilievo che : il processo verbale costituisce un atto pubblico , in quanto forma necessaria dell ' esternazione dell ' atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell' attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione , con effetti costitutivi sostanziali , prima che processuali
buroc29 La questione dell' efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative , e dei suoi limiti , nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23 , L. 24 novembre 1981 n. 689 ( modifiche al sistema penale ) , avverso l' ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria ( id est ex art. 204 - bis , C.d.S , ) , è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte , le quali nella sentenza n. 125451 / 92 hanno posto in rilievo che : il processo verbale costituisce un atto pubblico , in quanto forma necessaria dell ' esternazione dell ' atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell' attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione , con effetti costitutivi sostanziali , prima che processuali , perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l' autorità competente dovrà riscuotere con I ordinanza - ingiunzione ; l' art .
buroc29 , L. n. 689 / 1981 , come giudizio d' impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell' atto , tende all' accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p. a e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile , del quale vanno applicate le regole generali , salvo espressa contraria disposizione ; l' esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all' ordinanza - ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento , potendo I interessato impugnare latto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai formali mezzi
buroc29 all' ordinanza ingiunzione del pagamento delle sanzioni e , tanto meno , quanto all' esclusione dalla fede privilegiata delle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale , mentre relativamente alla categoria degli apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l' inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale , sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell' idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato , ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23 , L. n. 689 / 1981 , dell errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche , in base all' assunto , sostanzialmente contraddittorio , che l' efficacia probatoria piena dell ' atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati , inoltre , con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni , sono stati in qualche caso anche ignorati , ed in altri travisati , i requisiti dell' occasionalità della percezione e della repentinità dell' accadimento , enucleati dalle Sezioni Unite ,
buroc29 ad esempio , il rilevamento del numero di targa di una autovettura in movimento , ( cass .
buroc29 n. 3522 / 1999 ; o il superamento di un semaforo recante luce rossa , cass .
buroc29 n. 140482 / 005 ) , A tale orientamento , benché in parte ispirato a condivisibili esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale e di salvaguardia del diritto di difesa , non può essere dato ulteriore seguito , non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545 / 1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica , che è frutto , al pari di quella statica , del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità , concludenza e decisività secondo
buroc29 n. 140482 / 005 ) , A tale orientamento , benché in parte ispirato a condivisibili esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale e di salvaguardia del diritto di difesa , non può essere dato ulteriore seguito , non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545 / 1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica , che è frutto , al pari di quella statica , del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità , concludenza e decisività secondo la sua esperienza e qualificata professionalità , ma soprattutto per la lesione che esso ha comportato , e può ulteriormente comportare , al superiore interesse alla certezza giuridica dell' attività svolta dai pubblici ufficiali ed alle esigenze di garanzia del buon andamento della P.A. , alla cui tutela - come sottolineato in
buroc29 n. 50411 / 987 ) - è funzionale l' efficacia di piena prova attribuita all' atto pubblico dall' art .
buroc29 n. 18 , L. n. 689 / 1981 ; art , 203 , d.p.r. a 2851 / 1992 ) e , dall' altro , tipizzare il contenuto del verbale , prevedendo l' obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria ( cfr .
buroc29 n. 18 , L. n. 689 / 1981 ; art , 203 , d.p.r. a 2851 / 1992 ) e , dall' altro , tipizzare il contenuto del verbale , prevedendo l' obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria ( cfr .
buroc29 30 aprile 1992 , n. 285 ) .
buroc29 di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
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