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buroc01 189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
buroc01 La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
buroc01 163 n. 7 c.p.c. , in quanto non reputato imprescindibile perchè meramente riproduttivo di una disposizione di legge .
buroc01 163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 Unite 16.1.1991 n. 381 ) ha introdotto il foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
buroc01 5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
buroc01 Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
buroc01 Ia Civile Ordinanza 22.3.2007 n. 8362 / 07 ) .
buroc01 20.6.2000 n. 8382 ) .
buroc01 10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
buroc02 Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , si applica la procedura di cui al comma 8. DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 43 Attuazione della direttiva 2008 / 110 / CE che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie .
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro
buroc02 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010
buroc02 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad
buroc02 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate ; Considerata , inoltre , la necessità di apportare delle modifiche per incongruenze relative ad alcuni riferimenti contenuti nel testo del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 17 dicembre 2010 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del 3 marzo 2011 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con i Ministri
buroc02 1 Finalità 1. Il presente decreto , al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie , modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , in attuazione della direttiva comunitaria 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008. Art .
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che
buroc02 2 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto
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