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Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile
nel
rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Il parere che si commenta è stato reso
nella
seduta del 9 maggio scorso in risposta a un' istanza di interpello avanzata da una società ( Y sas ) che riferisce di svolgere attività alberghiera e di ristorazione in due complessi immobiliari di proprietà ( rappresentati da un albergo , recentemente ristrutturato e ampliato , e una struttura di affitta camere ) e di possedere terreni adibiti a parcheggi delle due strutture alberghiere .
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Si legge
nell'
istanza che attualmente alcuni soci collaborano all' attività aziendale , prestando la loro opera , mentre altri non prestano alcuna attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale .
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Si legge nell' istanza che attualmente alcuni soci collaborano all' attività aziendale , prestando la loro opera , mentre altri non prestano alcuna attività
nelle
due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale .
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L' operazione , configurandosi come una scissione non proporzionale , darà luogo a favore dei soci A , D , E a conguagli in danaro a causa del peso minore della partecipazione detenuta
nella
nuova società rispetto a quella originaria .
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In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche
nella
necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale
nel
caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società
nella
riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo
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Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza
nel
ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere
nell'
ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e
nei
confronti di altri soggetti terzi .
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17 e 18 del 2003 ) che il giudizio deve essere condotto principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l' operazione - ovvero
nella
fattispecie in parola la società oggetto di scissione e la beneficiaria - senza avere riguardo ai benefici economici che soggetti diversi , tra i quali i soci , potrebbero trarne .
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Nella
fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa ,
nell'
operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto
nell'
istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività
nelle
due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute
nella
scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta
nella
società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
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Per quanto affermato , non si riesce a ravvisare
nell'
operazione descritta la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali in grado di giustificare la ristrutturazione .
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Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società
nella
riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la
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