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econo01 - Il regime fiscale della tassazione di gruppo per le società e gli enti residenti trova la propria disciplina di riferimento , in prima istanza , negli articoli 117 - 129 del Tuir .
econo01 Nella sostanza , il nuovo sistema di tassazione consente il consolidamento degli imponibili delle società partecipanti , attraverso la determinazione di un unico imponibile complessivo a cura della società ( o dell' ente ) consolidante ( articolo 118 , comma 1 , Dpr 917 / 1986 ) .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio ,
econo01 partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 3 della stessa circolare 53 / E , tale regola non opera , tra le altre ipotesi , nel caso " in cui la società neocostituita venga ad esistenza nel contesto di fattispecie nelle quali sia ravvisabile una successione a titolo universale ( ...
econo01 3 della stessa circolare 53 / E , tale regola non opera , tra le altre ipotesi , nel caso " in cui la società neocostituita venga ad esistenza nel contesto di fattispecie nelle quali sia ravvisabile una successione a titolo universale ( ...
econo01 3 della stessa circolare 53 / E , tale regola non opera , tra le altre ipotesi , nel caso " in cui la società neocostituita venga ad esistenza nel contesto di fattispecie nelle quali sia ravvisabile una successione a titolo universale ( ...
econo01 Ne consegue che , nel caso prospettato , la società A1 , fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 117 , comma 1 , del Tuir , potrà esercitare l' opzione per il consolidato con D ed E , solo a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione .
econo01 Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
econo01 Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
econo01 Alla luce di quanto disposto dall' articolo 1 , comma 1 , del Dpr 22.7.1998 , n. 322 , è rammentato che - ordinariamente - i soggetti che chiudono il periodo d' imposta in data anteriore al 31 dicembre sarebbero tenuti a utilizzare i modelli di dichiarazione relativi al periodo di imposta antecedente ( nell' esempio , Unico 2004 ) .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
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