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18 della l. 689 / 1981 ; b )
nel
verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e
nel
decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia
nel
verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che
nella
procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che
nel
giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
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Né ,
nella
specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
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Entrambi , certo , hanno la loro radice
nell'
unico fatto illecito contestato al ricorrente ( il superamento dei limiti di velocità e la violazione dell' art .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo
nel
secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e
nel
terzo motivo dell' impugnazione .
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Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo , riguardante il preteso diritto al risarcimento del danno vantato
nei
confronti dell' Amministrazione da parte del ricorrente .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che
nel
giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Orbene , a tal riguardo , questa Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione
nei
confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Questo motivo va esaminato unitamente al terzo (
nella
parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta
nell'
art .
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7. Il secondo gruppo di censure , riguardante l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso
nel
secondo e terzo motivo del ricorso .
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385 del D.P.R. 495 / 1992 ( regolamento di attuazione del nuovo codice della strada ) ,
nel
disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all' art .
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