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stampa10 594 c.p. con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro ( reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro se l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato ) .
stampa10 Il disturbo costituente reato può anche essere provocato indirettamente dall' animale : come nel caso del cane che , lasciato chiuso all' interno di un' autovettura parcheggiata , agitandosi aveva fatto scattare la sirena di allarme ( Cass .
stampa10 Questi comportamenti , inopinatamente declassati da reato a illecito amministrativo , possono però sfociare nel reato di lesione colposa , come nel caso del proprietario di un cane di razza doberman che , violando le elementari regole di prudenza nella custodia dell' animale , lo aveva lasciato privo di museruola e di guinzaglio , pur conoscendone l' indole aggressiva , con l' animale che aveva provocato una lesione al proprietario di un cane di razza più piccola , mordendolo mentre cercava di salvaguardare il proprio animale aggredito dall' altro ( Cass .
stampa10 A maggior ragione la violazione può essere ravvisata nella detenzione impropria ( vale a dire senza il rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie ) di animali nella propria abitazione , specialmente nei mesi caldi , come nel caso delle deiezioni liquide di cani lasciati incustoditi su un balcone , che si erano riversate nel sottostante appartamento ( Cass .
stampa10 674 c.p. con l' arresto fino a un mese o con l' ammenda fino a 206 euro : come nel caso delle esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ( Cass .
stampa10 Il reato è stato ravvisato anche nel comportamento del proprietario che aveva lasciato l' animale esposto al sole , senza acqua e denutrito , omettendo di curargli una ferita alla zampa ( Trib .
stampa10 Per incorrere nella conseguente sanzione , però , non è necessario arrivare a questi estremi ; il reato , infatti , è stato ravvisato anche nel comportamento di chi aveva lasciato in auto il proprio cane con una temperatura molto elevata ( Cass .
stampa10 28 / 6 / 2006 , n. 36084 ) nella condotta dell' imputato che , a distanza di tempo , si era lasciato andare ad una scomposta reazione verbale nei confronti del vicino che aveva lasciato il proprio cane libero di fare i suoi bisogni sul balcone , sporcando di conseguenza la sottostante biancheria ; è stata però riconosciuta all' imputato l' attenuante della provocazione .
stampa10 28 / 6 / 2006 , n. 36084 ) nella condotta dell' imputato che , a distanza di tempo , si era lasciato andare ad una scomposta reazione verbale nei confronti del vicino che aveva lasciato il proprio cane libero di fare i suoi bisogni sul balcone , sporcando di conseguenza la sottostante biancheria ; è stata però riconosciuta all' imputato l' attenuante della provocazione .
stampa10 La stessa Cassazione ( sentenza n. 43390 del 23 / 11 / 2007 ) ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un uomo che , nel parco , aveva lasciato il suo cane libero senza guinzaglio , con l' animale che , correndo , aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano .
stampa10 Per incorrere nella conseguente sanzione , però , non è necessario arrivare a questi estremi ; il reato , infatti , è stato ravvisato anche nel comportamento di chi aveva lasciato in auto il proprio cane con una temperatura molto elevata ( Cass .
stampa10 Al fine di escludere la colpa , consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia , non è sufficiente tenere l' animale in un luogo privato e recintato , ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga ; la Cassazione , per esempio ( sentenza del 9 / 10 / 2007 ) , ha ravvisato la responsabilità del proprietario che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l' animale era facilmente scappato grazie a un' apertura nella recinzione , e provocato un sinistro stradale .
stampa10 Questi comportamenti , inopinatamente declassati da reato a illecito amministrativo , possono però sfociare nel reato di lesione colposa , come nel caso del proprietario di un cane di razza doberman che , violando le elementari regole di prudenza nella custodia dell' animale , lo aveva lasciato privo di museruola e di guinzaglio , pur conoscendone l' indole aggressiva , con l' animale che aveva provocato una lesione al proprietario di un cane di razza più piccola , mordendolo mentre cercava di salvaguardare il proprio animale aggredito dall' altro ( Cass .
stampa10 A configurare il reato non occorre , nel detentore dell' animale , l' intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica .
stampa10 A maggior ragione la violazione può essere ravvisata nella detenzione impropria ( vale a dire senza il rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie ) di animali nella propria abitazione , specialmente nei mesi caldi , come nel caso delle deiezioni liquide di cani lasciati incustoditi su un balcone , che si erano riversate nel sottostante appartamento ( Cass .
stampa10 Dimostrando che l' animale è molesto se ne può chiedere l' allontanamento con divieto assoluto di ritorno nell' edificio condominiale ( Trib .
stampa10 Realizza la seconda ipotesi ( " non custodisce con le debite cautele " ) chi , nella sua dimora , tenga un cane lupo da guardia di grossa taglia , slegato e privo di museruola , quando all' animale sia possibile portarsi nell' ingresso , nella portineria e in ogni altro luogo ove siano ammessi i visitatori , così esposti al rischio di improvvisi assalti ( Cass .
stampa10 L' omessa custodia e il malgoverno di animali Il cane non può essere abbandonato per lungo tempo sul balcone , potendosi configurare , nelle ipotesi più gravi , l' illecito amministrativo di omessa custodia e malgoverno di animali , o addirittura il reato di maltrattamento di animali .
stampa10 Taluni comportamenti dell' animale , del tutto naturali ma tenuti nel luogo o nel momento sbagliato , possono scaldare gli animi delle persone e indurre a commettere il reato di cui sopra .
stampa10 Al fine di escludere la colpa , consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia , non è sufficiente tenere l' animale in un luogo privato e recintato , ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga ; la Cassazione , per esempio ( sentenza del 9 / 10 / 2007 ) , ha ravvisato la responsabilità del proprietario che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l' animale era facilmente scappato grazie a un' apertura nella recinzione , e provocato un sinistro stradale .
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