• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 37 (62.8 per million)
buroc38 Queste ultime si sono quindi pronunciate nel 2002 con la sentenza n. 27 / 2002 ( ud .
buroc38 D' altra parte in tal senso si è già espressa questa Corte , sia in sede penale che in sede civile , enunciando i seguenti principi : " La responsabilità penale dell' amministratore di condominio va considerata e risolta nell' ambito del capoverso dell' art .
buroc38 non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
buroc38 Come è noto , il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto nell' ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo
buroc38 ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 In proposito , la Corte ha ritenuto di poter motivare la ritenuta sussistenza del nesso causale così testualmente esprimendosi : Tale colpevole inerzia ebbe dunque un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento dannoso , cooperando con la condotta non meno colposa di R. e Z. , di cui si è detto , della quale G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto s'era ormai da lungo tempo dibattuto nelle assemblee di condominio ( pag .
buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui
buroc38 Ciò posto , non resta ora che verificare se , nel caso che ne occupa , l' iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità del G. - sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite .
buroc38 stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto
buroc38 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
buroc38 Locatelli , avrebbe dovuto informare gli organi competenti ; d ) peraltro qualsiasi ulteriore sollecitazione da parte del G. sarebbe stata del tutto superflua , posto che ASL e Comune erano al corrente della situazione , ed in particolare il Comune si era attivato specificamente con intimazioni nei confronti del dott .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa
buroc38 , l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
buroc38 ) nei confronti del titolare della pizzeria e del proprietario dei locali della stessa , o altro ancora .
buroc38 Ciò posto , mette conto sottolineare che , avuto riguardo al capo di imputazione quale formulato a carico del G. , nei confronti di quest' ultimo sono stati ipotizzati profili di condotta colposa omissiva .
buroc38 che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale ,
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto