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)
nei
confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa
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)
nei
confronti del titolare della pizzeria e del proprietario dei locali della stessa , o altro ancora .
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di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g )
nella
vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
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10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che ,
nel
caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale , ma unicamente in via di principio , la corresponsabilità del Dott .
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Ciò posto , mette conto sottolineare che , avuto riguardo al capo di imputazione quale formulato a carico del G. ,
nei
confronti di quest' ultimo sono stati ipotizzati profili di condotta colposa omissiva .
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Ancor più evidente appare poi il vuoto motivazionale ,
nell'
impugnata sentenza , in punto di accertamento del nesso causale , elemento costitutivo del reato .
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Ciò posto , non resta ora che verificare se ,
nel
caso che ne occupa , l' iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità del G. - sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite .
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L' articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese , induce a ritenere che le Sezioni Unite ,
nel
sottolineare la necessità dell' individuazione del nesso di causalità ( quale condicio sine qua non di cui agli artt .
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che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [
nella
specie l' amministratore del condominio aveva agito nei confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
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Motivi della decisione Il ricorso è meritevole di accoglimento
nei
termini di seguito precisati , risultando sussistente la denunciata violazione dell' art .
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che gli pone addirittura come dovere proprio del suo ufficio quello di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio , potere-dovere da intendersi non limitato agli atti cautelativi ed urgenti ma esteso a tutti gli atti miranti a mantenere l' esistenza e la pienezza o integrità di detti diritti [ nella specie l' amministratore del condominio aveva agito
nei
confronti di terzi che avevano allacciato gli scarichi dei loro immobili nella condotta fognaria dell' edificio condominiale ] ( Seconda Sezione Civile , n. 6494 del 06 / 11 / 1986 , Rv .
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, l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi
nei
confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
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B. , a rimuovere la situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse
nelle
sedi competenti per la messa a norma dell' opera ; il dott .
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Resta solo da aggiungere , per mera completezza argomentativa , che le doglianze del ricorrente relative al mancato coinvolgimento del dottor B.
nella
vicenda de qua , in alcun modo potrebbero rilevare in questa sede di legittimità , trattandosi di mera quaestio facti .
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Per rispondere del mancato impedimento di un evento è , cioè , necessaria , in forza di tale norma , l' esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo : detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto , e quindi anche dal diritto privato , e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com'è
nel
rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l' amministratore ( Terza Sezione Penale , n. 4676 del 14 / 03 / 1975 Ud .
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Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna
nel
certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
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Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini
nella
delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della canna fumaria : di tal che , nel caso di riaffermata responsabilità del G. , dovrebbe essere concorsualmente ribadita , ovviamente senza alcuna conseguenza di carattere penale ,
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Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando
nel
resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
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Come è noto , il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto
nell'
ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
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Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva , ai fini della individuazione del nesso causale quale elemento costitutivo del reato , esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica , in tal modo mostrando di propendere , tra i due contrapposti indirizzi interpretativi delineatisi
nella
giurisprudenza di questa Suprema Corte , maggiormente verso quello più rigoroso ( favorevole alla necessità dell' accertamento del nesso causale in termini di certezza ) delineatosi in tempi più recenti .
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