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maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio (
nell'
ambito del procedimento n. 287 / 04 RGNR Mod .
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ssa Stefania Di Rienzo ,
nel
procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP nei confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all'
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nei
confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate nei relativi atti di costituzione .
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Nel
caso in esame , tuttavia , il dato tranciante che consente anche di colorare la competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all' indomani dell' esercizio dell' azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro - implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287 / 04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio .
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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se la condotta ascritta
nell'
ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che
nella
presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile
nel
processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile nel fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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A parere dell' odierno giudicante si ritiene che sia gli azionisti che gli obbligazionisti siano legittimati a costituirsi parte civile
nell'
ambito del presente procedimento non solo in relazione ai reati fallimentari nonché ai reati comuni teleologicamente connessi con quest' ultimi ma anche in relazione agli altri reati comuni contestati agli altri imputati anche se non organicamente inseriti negli ambiti societari , ed invero , non si può fare a meno di richiamare quanto sopra osservato in tema di reato associativo ed evidenziare che anche per tale categoria di reati ipotizzato depauperamento del patrimonio e delle risorse delle società facenti parte del Gruppo G. - asseritamente a seguito delle condotte ascritte agli imputati - ha comunque causato un danno ai singoli
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Pellizon , che il presupposto sostanziale per l' esercizio dell' azione civile nel processo penale è l ' art. 185 c.p. che individua la legittimazione del soggetto alla costituzione di parte civile
nel
fatto che lo stesso abbia riportato un danno patrimoniale o non patrimoniale - che si configuri quale conseguenza della commissione del reato in relazione al quale il P.M. ha esercitato l' azione penale fermo restando che tutte le questioni relative alla effettiva sussistenza del danno ed alla quantificazione dello stesso sono rimesse ad un momento successivo trattandosi di questioni squisitamente concernenti il merito .
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Tanto premesso , vale osservare che per quanto concerne i commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria , gli stessi sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile
nel
presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt .
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Ad analoghe conclusioni può giungersi per quanto concerne la richiesta di costituzione di parte civile
nei
confronti di B.A. ( imputato per concorso in bancarotta ) atteso che l' ipotesi concorsuale contestata rientra nella previsione di cui all' art .
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Anche gli azionisti della Spa G. Sport Group sono legittimati ad esercitare la facoltà di costituzione di parte civile
nel
presente procedimento sulla base dell' art .
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Allo stesso modo risultano legittimati ad esercitare la costituzione di parte civile
nel
presente procedimento anche gli obbligazionisti .
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c.p.p. Ammette la costituzione di parte civile
nei
confronti degli odierni imputati : dei Commissari straordinari del Gruppo G. in amministrazione ordinaria ; degli azionisti ed obbligazionisti della Spa G. Sport Group ; della Srl VF Italia ; della Spa L' Alpina Maglierie Sportive ; della Spa EMMEITALIA .
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78 c.p.p. ; per la Spa Alpina Maglierie Sportive in persona dell' amministratore unico Lina Di bilio e del procuratore ad negozia Giodano Maioli in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate nonché per la Spa Emmeitalia in relazione a tutte le ipotesi delittuose contestate in rubrica e contemplate
nel
relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall' art .
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Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto concerne la VF italia Srl in persona del legale rappresentante Maurizio De Ponti per cui va ammessa la costituzione di parte civile per tutte le ipotesi contemplate
nel
relativo atto di costituzione che è conforme a quanto previsto dall' art .
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nei confronti degli imputati e delle fattispecie rispettivamente contemplate
nei
relativi atti di costituzione .
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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute
negli
atti sopra indicati - se la condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute
nell'
atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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444 c.p.p. La ricostruzione delle scansioni procedimentali dell' odierno procedimento ( che costituisce uno stralcio - quindi - delle posizioni processuali definibili ex art. 444 c.p.p. ) consente agevolmente di affermare che l' odierna udienza si svolge innanzi ad un Giudice dell' Udienza Preliminare chiamato a delibare sulle richieste di applicazione pena per le quali il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso all' indomani dell' esercizio dell' azione penale così come cristallizzata
nella
richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Ed invero , le eccezioni espresse dal difensore di P.S. ( al quale si sono associati gli altri difensori ) circa l' inammissibilità della costituzione di parte civile in riferimento all ' udienza dell' art .
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