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4 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o ,
nel
caso di gestione dell' imposta nelle forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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5 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o ,
nel
caso di gestione dell' imposta nelle forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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L' anno duemilaotto , addì ventidue del mese di dicembre , in Vercelli ,
nella
Sala delle Tarsìe del Palazzo Provinciale , a seguito dell' avviso di convocazione in data 16 dicembre 2008 , n. 0081595 / 000 , diramato ai sensi della vigente normativa , alle ore 15,00 , si è riunito il Consiglio Provinciale che è così composto : Il Presidente del Consiglio Arch .
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Nel
caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell' esenzione dell' imposta , questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un' imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa .
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8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 3 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L' imposta si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98
nel
caso di cancellazione d' ipoteche .
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8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 4 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L' imposta si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98
nel
caso di cancellazione d' ipoteche .
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Si precisa che :
Nella
dizione di " handicap sensoriali " da ricomprendersi nell' agevolazione si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti , così come individuati dall' art .
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Si precisa che :
Nella
dizione di " handicap sensoriali " da ricomprendersi nell' agevolazione si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti , così come individuati dall' art .
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30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ;
nel
mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio
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c ) Le cessioni di mezzi di trasporto usati , da chiunque effettuate
nei
confronti dei contribuenti che ne fanno commercio ( Art .
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30 , comma 7 , Legge n. 388 / 2000 ) ; f ) Le cessioni di mezzi di trasporto usati , da chiunque effettuate
nei
confronti dei contribuenti che ne fanno commercio ( Art .
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Il recupero dell' imposta , oltre le sanzioni e gli interessi , deve essere eseguito
nei
confronti dell' acquirente .
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472 / 97. In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella misura di : 1 / 8 del 30 % , pari a 3,75 % , se il pagamento è eseguito
nei
termini di 30 giorni dalla scadenza ; 1 / 5 del 30 % , pari al 6 % , se il pagamento è eseguito entro l' anno dalla scadenza .
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472 / 97. In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella misura di : 1 / 12 del 30 % , pari a 2,5 % , se il pagamento è eseguito
nei
termini di 30 giorni dalla scadenza ; 1 / 10 del 30 % , pari al 3 % , se il pagamento è eseguito entro l' anno dalla scadenza .
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49 , c. 1 del D.Lgs 267 / 2000 , come evincesi dal documento allegato sub A ) alla presente deliberazione ; di approvare , per le motivazioni di cui in premessa , le modifiche , in grassetto
nel
testo di cui sopra , al regolamento provinciale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione ( I.P.T. ) , dando atto che il regolamento de quo viene a risultare come da documento allegato sub B ) alla presente deliberazione .
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4 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o , nel caso di gestione dell' imposta
nelle
forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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5 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o , nel caso di gestione dell' imposta
nelle
forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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L' aumento delle tariffe può essere effettuato solo in presenza di rilevanti incrementi
nei
costi relativi al servizi stesso .
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30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 5 ) Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente , il venditore rimasto intestatario
nel
P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà .
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3 ) Le tariffe possono essere modificate
nel
corso dell' esercizio finanziario .
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