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Altri autori invece hanno ravvisato
nel
nostro ordinamento molteplici norme , che sarebbero un' espressione del generale principio del divieto di abuso : l' articolo 833 sugli atti emulativi ; gli articoli 1175 e 1375 ; l' articolo 96 c.p.c , relativo al divieto di lite temeraria nel processo ; l' articolo 2043. La Cassazione prende posizione sull' argomento , riconoscendo all' abuso di diritto il ruolo di principio generale del diritto civile , con una sentenza esemplare per chiarezza e completezza .
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Altri autori invece hanno ravvisato nel nostro ordinamento molteplici norme , che sarebbero un' espressione del generale principio del divieto di abuso : l' articolo 833 sugli atti emulativi ; gli articoli 1175 e 1375 ; l' articolo 96 c.p.c , relativo al divieto di lite temeraria
nel
processo ; l' articolo 2043. La Cassazione prende posizione sull' argomento , riconoscendo all' abuso di diritto il ruolo di principio generale del diritto civile , con una sentenza esemplare per chiarezza e completezza .
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Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave , il giudice , su istanza dell' altra parte , la condanna , oltre che alle spese , al risarcimento dei danni , che liquida , anche d' ufficio ,
nella
sentenza .
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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie
nel
contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto , o per effetto , di : a ) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno ( 1 ) alla persona del consumatore , risultante da un fatto o da un' omissione del professionista ; b ) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei
confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo
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le clausole che hanno per oggetto , o per effetto , di : a ) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno ( 1 ) alla persona del consumatore , risultante da un fatto o da un' omissione del professionista ; b ) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito
nei
confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al
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per effetto , di : a ) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno ( 1 ) alla persona del consumatore , risultante da un fatto o da un' omissione del professionista ; b ) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato
nei
confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di
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di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo
nell'
adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa
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inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne
nel
caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi
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professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato
nel
contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista
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le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto
nel
contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t
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a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo
nei
rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria , limitazioni all' adduzione di prove , inversioni o modificazioni dell' onere della prova , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ; u ) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ; v ) prevedere l' alienazione di
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riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche
nel
caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria , limitazioni all' adduzione di prove , inversioni o modificazioni dell' onere della prova , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ; u ) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ; v ) prevedere l' alienazione di un diritto o l' assunzione di un
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al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto , anche nel caso di preventivo consenso del consumatore , qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest' ultimo ; t ) sancire a carico del consumatore decadenze , limitazioni della facoltà di opporre eccezioni , deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria , limitazioni all' adduzione di prove , inversioni o modificazioni dell' onere della prova , restrizioni alla libertà contrattuale
nei
rapporti con i terzi ; u ) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ; v ) prevedere l' alienazione di un diritto o l' assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un' obbligazione immediatamente efficace del consumatore .
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2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo , sia come singolo sia
nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l' adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica , economica e sociale .
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Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante , tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore
nell'
ambito del singolo rapporto obbligatorio ( art. 1175 cod .
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I principii di buona fede e correttezza , del resto , sono entrati ,
nel
tessuto connettivo dell' ordinamento giuridico .
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Una volta collocato
nel
quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale , poi , il principio deve essere inteso come una specificazione degli " inderogabili doveri di solidarietà sociale " imposti dall' art .
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, e la sua rilevanza si esplica
nell'
imporre , a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio , il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell' altra , a prescindere dall' esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge .
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La Relazione ministeriale al codice civile , sul punto , cosi si esprimeva : ( il principio di correttezza e buona fede ) " richiama
nella
sfera del creditore la considerazione dell' interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all' interesse del creditore " , operando , quindi , come un criterio di reciprocità .
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