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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice
nel
giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e
nell'
ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma art. 255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69
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Com'è regolata la responsabilità del conducente
nel
caso di trasporto di parenti , amici , autostoppisti ?
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In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri , pena l' obbligo di risarcirlo ( art. 2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti
nella
sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche
nell'
ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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Il proprietario del veicolo , che se non avesse questa qualifica avrebbe diritto all' intero risarcimento , con conducente e terzo responsabili solidalmente
nei
suoi confronti , in tale ipotesi ha diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità del terzo , poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere ( Cass .
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Va premesso che per lesione colposa s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza , imprudenza , imperizia e simili , come avviene appunto
nella
quasi totalità degli incidenti stradali , essendo caso raro che qualcuno , intenzionalmente , voglia causare ad altri una lesione in queste circostanze .
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Se però la lesione è causata , sempre
nell'
ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica
nei
cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , ai applica anche la revoca della patente .
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Nel
caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni ( art. 589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
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Nel
caso di omicidio colposo , infine , la sospensione è fino a 4 anni .
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Quanto alla revoca della patente , il giudice può applicarla
nell'
ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione ( art. 222 ) .
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Se il fatto è commesso da soggetto
nei
cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ( art. 590 c.p. ) .
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Se si provoca la morte di una persona s'incorre
nella
reclusione da 2 a 7 anni .
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Se però la morte è provocata guidando
nelle
condizioni di cui sopra , la reclusione va da 3 a 10 anni .
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Nel
caso di morte di più persone , o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni ( art. 589 c.p. ) .
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