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stampa18 Nel 2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati , nel nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato la morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
stampa18 Nel 2007 ( ultimi dati ISTAT ) si sono verificati , nel nostro Paese , 230.871 incidenti stradali , che hanno provocato la morte di 5.131 persone , mentre altre 325.850 hanno riportato lesioni più o meno gravi .
stampa18 Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
stampa18 Questo bilancio , decisamente pesante anche se inferiore a quello registrato nel 2006 , anno rispetto al quale si è avuta una diminuzione sia del numero degli incidenti ( -3,0 % ) che del numero di morti ( -9,5 % ) e dei feriti ( -2,1 % ) , non tiene conto dei sinistri con danni solo alle cose , per cui si può dire che , nel corso di una vita , non vi sia persona che non debba fare i conti con un sinistro stradale .
stampa18 2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
stampa18 La Corte Costituzionale , con sentenza n. 205 del 29 / 12 / 1972 , ha dichiarato l' illegittimità di questa disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni .
stampa18 Nell' ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto , ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica ; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall' art .
stampa18 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi ; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata , ponendo in essere una situazione di pericolo ( Giudice di Pace - Perugia 28 / 5 / 1996 ) .
stampa18 L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona ( art. 189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
stampa18 Se dall' incidente sono derivati danni soltanto alle cose ( artt , 189 , comma 3 , e 161 ) , i conducenti ed ogni altro utente coinvolto nel sinistro devono , ove possibile , evitare intralcio alla circolazione , provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata , o , se ciò non sia possibile , sul margine destro di essa e parallelamente al suo asse .
stampa18 vetri e altre parti di veicolo , oggetti contenuti nello stesso ) , deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito .
stampa18 I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche ai fini risarcitori , alle persone danneggiate , o , se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati .
stampa18 I conducenti devono , infine , fornire le proprie generalità e le altre informazioni utili , anche ai fini risarcitori , alle persone danneggiate , o , se queste non sono presenti ( situazione riscontrabile soprattutto nei danni provocati da manovre di parcheggio ) , comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati .
stampa18 Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione amministrativa da 74 a 299 euro ( art. 189 , commi 3 e 9 ) .
stampa18 14 / 12 / 2004 , n. 3397 , nel comportamento di due utenti della strada che , imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato , si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità sanitarie , allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora in vita , omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l' infortunato .
stampa18 Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni ( art. 189 , comma 7 ) .
stampa18 Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni ( art. 189 , comma 7 ) .
stampa18 Incorre nella sanzione amministrativa da 272 a 1.088 euro .
stampa18 Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
stampa18 Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso ( art. 143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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