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Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo
nella
fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato -
nell'
ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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Intendo qui riferirmi specificamente all' articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato
nelle
controversie individuali di lavoro e all' articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato .
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Apporta inoltre ,
negli
ultimi sette commi , una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 , dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro .
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Come è noto ,
nell'
arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta
nel
senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Inoltre , con riferimento ai rapporti
nei
quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente
nei
casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire -
nelle
sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento
negli
atti di propria competenza .
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Si avvierebbe in tal modo un processo concertato , ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale
nella
disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali .
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Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa "
nella
determinazione del danno .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche
nel
momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni
nei
luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
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Il provvedimento , che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 ( Camera n. 1441-quater ) , ha avuto un travagliato iter parlamentare
nel
corso del quale il testo , che all' origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi , si è trasformato in una legge molto complessa , composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate .
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31 ( disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo ) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la " richiesta di decidere secondo equità ,
nel
rispetto dei principi generali dell' ordinamento " .
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E in effetti l' esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell' imprenditoria , alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo
nel
mercato globale .
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Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro
nei
rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
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A quest' ultima ,
nei
diversi livelli in cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
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Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea
nelle
forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
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