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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento
nel
quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che peraltro non appare sufficiente , perché tali organi - anche a prescindere dalle incertezze sull' ambito dei relativi poteri , che scontano più generali difficoltà di " acclimatamento " dell' istituto - non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore , una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e
nella
quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza .
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412 del codice di procedura civile contenuta
nel
comma 5 dell' art .
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31 ( disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo ) la clausola compromissoria può ricomprendere anche la " richiesta di decidere secondo equità ,
nel
rispetto dei principi generali dell' ordinamento " .
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Come è noto ,
nell'
arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale .
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E in effetti l' esigenza di una maggiore flessibilità risponde a sollecitazioni da tempo provenienti dal mondo dell' imprenditoria , alle quali le organizzazioni sindacali hanno mostrato responsabile attenzione guardando anche alla competitività del sistema produttivo
nel
mercato globale .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire -
nelle
sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo
nel
Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato - nell' ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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Il problema che si pone è dunque quello di definire - nelle sedi dovute e in primo luogo nel Parlamento - in modo puntuale modalità , tempi e limiti che rendano il ricorso all' arbitrato -
nell'
ambito del rapporto di lavoro - coerente con la necessità di garantire l' effettiva volontarietà della clausola compromissoria e una adeguata tutela dei diritti più rilevanti del lavoratore ( da quelli costituzionalmente garantiti agli altri che si ritengano ugualmente non negoziabili ) .
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Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione , pur rilevante , delle garanzie apprestate
nei
confronti del licenziamento dall' art .
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento
nella
clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza .
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento
negli
atti di propria competenza .
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A quest' ultima ,
nei
diversi livelli in cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
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Si avvierebbe in tal modo un processo concertato , ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale
nella
disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione delle relazioni sindacali .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti
negli
articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta
nel
senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Dai lavori parlamentari emerge che con detto articolo 20 si è inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l' amianto , possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorità giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956 , n. 303 , che disciplina l' applicazione di tali sanzioni , escludendole unicamente
nei
casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili .
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L' articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche
nella
parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la " salvezza " del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti .
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In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili
nella
legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo , il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un " fatto doloso o colposo " addebitabile a un soggetto individuato ( art. 2043 del codice civile ) .
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Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare , con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato , non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di " dolo o colpa "
nella
determinazione del danno .
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