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Nell'
assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi o perplessità .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che ,
nella
mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che non è sempre agevolmente riscontrabile
nei
casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato
nella
possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
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Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato nella possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere
nel
giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili
nel
procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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In particolare ,
nell'
assegnare al resistente il termine di gg .
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Quid juris
nel
caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
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Tale conclusione potrebbe da alcuni essere invocata laddove , come
nell'
ipotesi qui esaminata , l' omissione sia addirittura imputabile all' organo giudiziario .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur
nella
peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente ,
nel
notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale )
nel
caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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167 III° comma c.p.c. , di chiedere al G.I. la fissazione di una nuova udienza
nel
rispetto dei termini di legge .
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9 legge 898 / 70 , salvo ritenere che , pur inserito
nel
Capo I del Titolo II destinato a regolare il procedimento di separazione personale dei coniugi , l' art .
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Nel
risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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317-bis c.c. , il quale , innovato
nel
suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio
nella
crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti
nell'
interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come
nella
specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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Quest' ultimo conoscerà del procedimento in composizione monocratica ex art. 50-bis c.p.c. , non rientrando tra le cause
nelle
quali è obbligatorio l' intervento del pubblico ministero .
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