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Infatti , come vedremo più dettagliatamente , la nuova disciplina fiscale è intervenuta , tra l' altro , in riferimento : alla deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi ( entro determinati limiti ) ; al regime fiscale per le prestazioni erogate , a prescindere dal tipo di prestazione ( rendita o capitale ) ; al finanziamento della prestazione che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di
lavoro
, del committente o mediante conferimento del TFR ( Trattamento di Fine Rapporto ) .
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Considerata la complessità dell' argomento trattato , soprattutto per i " non addetti ai
lavori
" , la presente guida si pone l' obiettivo di fornire ai contribuenti utili informazioni , sotto l' aspetto tributario , dell' attuale sistema della previdenza complementare .
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Esse sono attuate mediante : fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di
lavoro
anche aziendale ( c.d. " fondi chiusi " ) ; fondi aperti che ricevono adesioni collettive ; fondi preesistenti .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di
lavoro
in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro
; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Possono aderire alle forme pensionistiche complementari : i lavoratori dipendenti , sia del settore privato che del settore pubblico ; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono
lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 ( legge Biagi ) , vale a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione ,
lavori
non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta .
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Inoltre , possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate , come , ad esempio , chi non ha reddito da
lavoro
o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri .
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Il Decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce che l' adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto deve avvenire secondo criteri , modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell' Economia di concerto con quello del
Lavoro
, sentita la COVIP .
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Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore , del datore di
lavoro
o del committente .
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La scelta sulla destinazione del TFR Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente , cui si applicano le nuove disposizioni , può scegliere , con riferimento al proprio TFR " maturando " : a ) di destinarlo alle forme pensionistiche complementari ; b ) di mantenerlo presso il datore di
lavoro
.
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del
lavoro
del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di lavoro .
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La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli ( TFR1 e TFR2 ) , allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007 , che devono essere consegnati al datore di
lavoro
.
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di
lavoro
, può , comunque , modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di
lavoro
( o committente ) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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Occorre considerare , pertanto : le quote accantonate dal datore di
lavoro
ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile ; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di
lavoro
sono previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del
lavoro
, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di
lavoro
, quali assegni familiari , maternità , disoccupazione .
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Ai fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita ) sono considerate redditi assimilati a quelli di
lavoro
dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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