• Corpus: scritto
Corpus: scritto
Risultati: 20 (34.0 per million)
econo18 Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
econo18 Il lavoro autonomo abituale L' analisi sul concetto dell' abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto , non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi , elenchi , ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere , da quella dei non iscritti .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere , in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all' evasione , nel senso che la prestazione qualificata dall' interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l' unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni " in nero " .
econo18 Quest' ultima , infatti , ha rilevanza per stabilire se le abituali prestazioni di servizi , non rientranti nell' articolo 2195 del c.c. e , quindi , intrinsecamente autonome sul piano civile , siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata ,
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità ( forfettario , supersemplificato , forfettino e forfettone ) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d' affari .
econo18 relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ( forfettino ) , disciplinato dall' articolo 13 della legge 388 / 2000. L' accesso ai regimi istituzionali dell' ordinario e del semplificato , già in sede di inizio attività , non richiede invece formalità di denuncia .
econo18 Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti e prelevamenti personali , eccetera ) .
econo18 La determinazione e rappresentazione in dichiarazione del reddito di lavoro autonomo o d' impresa , in particolare , avviene secondo le seguenti modalità : i lavoratori autonomi applicano sempre le regole di cui all' articolo 54 del Tuir , e , quindi , la differenza analitica tra compensi e spese effettive , salvo le componenti predeterminate forfetariamente , direttamente nel quadro RE del modello Unico anche per gli imprenditori rileva la predetta differenza analitica dei ricavi e costi effettivi , salvo le componenti predeterminate forfetariamente .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
econo18 È inoltre previsto che , in alternativa ai registri Iva , le registrazioni cumulative possano essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo se inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
econo18 Anche le perdite derivanti dall' esercizio dell' impresa o di lavoro autonomo in regime supersemplificato seguono le stesse regole del semplificato , e , quindi , con possibilità di sottrazione dal reddito complessivo dell' anno e fino a concorrenza dello stesso , senza possibilità perciò di scomputo successivo per l' eventuale importo che non ha trovato capienza .
econo18 Il regime forfetario , invece , fermo restando la tassazione ordinaria Irpef e la regola dei versamenti periodici Iva , agevola sostanzialmente anche sulla determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e sulla determinazione dell' Iva , riconoscendo un abbattimento automatico implicito delle spese e dell' Iva detraibile pari al completamento a cento delle percentuali di forfetizzazione sul volume d' affari e dell' Iva sulle operazioni imponibili .
econo18 Il regime delle nuove iniziative ( forfettino ) , infine , fermo restando la determinazione analitica del reddito d' impresa e di lavoro autonomo e dell' Iva , attraverso dunque le stesse regole del regime supersemplificato / semplificato , agevola sulla tassazione ordinaria Irpef attraverso un' imposta sostitutiva del 10 per cento e sull' esonero dai versamenti periodici Iva .
econo18 Per tassazione sostitutiva Irpef si intende che il reddito di impresa o di lavoro autonomo non partecipa alla determinazione del reddito complessivo del contribuente , non fa cumulo cioè con eventuali altri redditi posseduti ai fini della applicazione delle più elevate aliquote di imposta per scaglioni di reddito .
econo18 Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non possono essere inclusi nei quadri RG o RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
nascondi dettagli
CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto