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Sentenze Corte di giustizia ( del 20 / 11 / 2003 cause 307 / 01 e 212 / 01 ) INDICE 1. Premessa 2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia 3. Applicabilità
in
ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia 4. Art 10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 , n. 633. Ambito di applicazione dell' esenzione .
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Criterio dello scopo principale della prestazione 5. Prestazioni di medicina legale 5.1 Riconoscimento cause di servizio 5.2 Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica
in
relazione alle istanze di pensione di invalidità 5.3 Commissioni mediche locali patenti guida 6. Certificazioni rilasciate dai medici di famiglia 7. Prestazioni del medico competente 8. Prestazioni di chirurgia estetica 9. Prestazioni intramoenia 1 ) Premessa L' art .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze
in
rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte
in
Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Al fine di delimitare l' ambito di applicazione dell' esenzione occorre individuare il contesto
in
cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale " .
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Pertanto - ad avviso della Corte - se una prestazione medica viene effettuata
in
un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonchè di mantenere o di ristabilire la salute , ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all' adozione di una decisione che produce effetti giuridici , l' esenzione prevista dall' art .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale
in
relazione ad errori medici .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che ,
in
forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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A giudizio della Corte , ai fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò
in
quanto l' art .
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13 della direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle enumerate e descritte
in
modo dettagliato .
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In
considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Diversamente , a parere dell' organo di giustizia comunitario , possono fruire dell' esenzione
in
quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate in condizioni particolari
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dell' esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute : a ) i controlli medici regolari , istituiti da taluni datori di lavoro o da talune compagnie assicurative , compresi i prelievi di sangue o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus , infezioni o altre malattie ; b ) il rilascio di certificati di idoneità fisica ad esempio a viaggiare ; c ) il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano effettuate
in
condizioni particolari .
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3 ) Applicabilità
in
ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE -
in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme
in
tutti gli stati appartenenti alla Comunità al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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In
tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti , l' Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze
in
rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti , l' Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ;
in
caso contrario infatti , l' Italia , in considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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In tale contesto , improntato a criteri di uniformità , è pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna , anche se pronunciate nei confronti di Stati diversi dall' Italia ; in caso contrario infatti , l' Italia ,
in
considerazione degli obblighi assunti in ambito comunitario , si esporrebbe al rischio di procedure d' infrazione per violazione della sesta direttiva .
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