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Detti conguagli in danaro sconteranno la ritenuta d'
imposta
definitiva del 12,50 per cento trattandosi di partecipazioni " non qualificate " , mentre dall' operazione di scissione non emergerà tassazione alcuna .
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La presenza di tale potenziale elusivo impone che si accerti che , ai sensi dell' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la riorganizzazione aziendale posta in essere risponda a una valida ragione economica e non rappresenti un aggiramento di obblighi e divieti al fine di ottenere riduzioni indebite d'
imposta
.
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La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d'
imposta
, ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
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La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'
imposte
o rimborsi altrimenti indebiti .
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2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti , i fatti e i negozi di cui al comma 1 , applicando le
imposte
determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
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2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti , i fatti e i negozi di cui al comma 1 , applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle
imposte
dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d'
imposta
o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
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