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Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di
imposta
di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti
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La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma non oltre il quinto periodo di
imposta
, è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta o per obbligo .
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Il regime delle nuove iniziative ( forfettino ) , infine , fermo restando la determinazione analitica del reddito d' impresa e di lavoro autonomo e dell' Iva , attraverso dunque le stesse regole del regime supersemplificato / semplificato , agevola sulla tassazione ordinaria Irpef attraverso un'
imposta
sostitutiva del 10 per cento e sull' esonero dai versamenti periodici Iva .
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Per tassazione sostitutiva Irpef si intende che il reddito di impresa o di lavoro autonomo non partecipa alla determinazione del reddito complessivo del contribuente , non fa cumulo cioè con eventuali altri redditi posseduti ai fini della applicazione delle più elevate aliquote di
imposta
per scaglioni di reddito .
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Ciò , oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di
imposta
sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato , comporta però lo svantaggio , se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo , di non poter tener conto della no tax area e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della no tax family e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale ( ad esempio , spese sanitarie , interessi passivi per l' acquisto o costruzione
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Se il contribuente , pertanto , sceglie il regime supersemplificato o semplificato , la sua tassazione Irpef sarebbe di 345 euro ( 23 per cento di 5.500 euro ) , quindi inferiore all'
imposta
sostitutiva pari a 600 euro .
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Il risparmio sull' Irpef potrebbe essere addirittura più consistente , dal momento che entrambi i regimi consentono anche di effettuare detrazioni di
imposta
e deduzioni dal reddito complessivo .
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Corpora Didattici Italiani di Confronto