artci07 |
L' amnistia unilaterale ,
imposta
dal potere da un giorno all' altro , è come dire che non è successo nulla , che la morte di migliaia di persone non ha alcuna importanza e che bisogna dimenticare .
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buroc07 |
1990 , n. 55 ; e ) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate , alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ; f ) che , secondo motivata valutazione della stazione appaltante , l' Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara ; che non ha commesso un errore grave nell' esercizio della sua attività professionale ; g ) che non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte
e tasse , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ; h ) che , ai sensi del comma 1-ter , non risulta l' iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7 , comma 10 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l' affidamento dei subappalti ; i ) che non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate , alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali , secondo la legislazione italiana o dello Stato
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buroc08 |
13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l'
imposta
provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
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13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l'
imposta
provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
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buroc08 |
del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell'
Imposta
provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo ,
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, Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell'
imposta
danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell'
imposta
; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L'
imposta
provinciale è dovuta , per ciascun veicolo , al momento della richiesta di ciascuna formalità .
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buroc08 |
3 ) Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria , ai sensi delle norme di legge vigenti , è dovuta una sola
imposta
.
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buroc08 |
30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 1 ) L'
imposta
provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell ' imposta per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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buroc08 |
30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell '
imposta
per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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buroc08 |
5 ) La Provincia notifica , entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe , copia autentica della deliberazione delle misure dell'
imposta
al P.R.A. ed all' Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza ( commi 3 e 4 , art. 56 , D.Lgs .
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buroc08 |
2688 del c.c. si applica un'
imposta
pari al doppio della relativa tariffa .
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buroc08 |
8 della Legge 449 / 1997 e s.m.i. 3 ) Sull' entità del pagamento dell' IPT si applicano le seguenti agevolazioni : a ) L'
imposta
si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal DM 435 / 98 nel caso di cancellazione d' ipoteche .
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buroc08 |
c ) L'
imposta
si paga nella misura prevista dall' art .
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buroc08 |
4 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell'
imposta
deve essere presentata al PRA o , nel caso di gestione dell' imposta nelle forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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buroc08 |
4 ) La documentazione attestante il diritto all' esenzione o agevolazione dell' imposta deve essere presentata al PRA o , nel caso di gestione dell'
imposta
nelle forme di cui alle lett. a , b , comma 1 , dell' art .
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5 ) Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 del D.P.R. 445 del 28 / 12 / 2000 ) , si deve utilizzare il modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'
imposta
.
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buroc08 |
1. La vigente normativa prevede attualmente che l'
imposta
suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita , ai sensi dell' art .
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buroc08 |
2 ) Nel caso che il versamento o l' integrazione del versamento dell'
imposta
avvenga oltre i termini stabiliti dall' art .
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